Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2025 del 03/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda il diniego amministrativo della NASpI a un assicurato, motivato dall'INPS con il fatto che l'interessato non avrebbe comunicato entro trenta giorni dalla domanda la propria qualità di socio e amministratore di una società a responsabilità limitata e il reddito presuntivamente derivante da tale posizione. La Corte d'appello aveva confermato il diritto alla prestazione. In cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 prel. c.c., sostenendo che la decadenza prevista dalla norma dovesse estendersi anche alla mancata comunicazione di un'attività fiscalmente assimilata al lavoro dipendente e del relativo reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata la censura perché la decadenza prevista dall'art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 non si applica al socio e consigliere di amministrazione di una s.r.l., poiché tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 10, comma 1. La Corte ha ribadito che l'assimilazione contributiva/previdenziale del socio-consigliere al lavoratore autonomo ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 opera sul piano contributivo e solo in relazione al reddito prodotto, ma non consente di estendere oltre i limiti testuali una norma decadenziale. Le spese sono state compensate perché il principio applicato si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
mancata comunicazione di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
l'obbligo di comunicazione e la correlata decadenza riguardano solo l'effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti del significato letterale della norma.
art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
la decadenza non è estensibile alla mancata comunicazione della qualità di socio e consigliere di amministrazione di una s.r.l., quando tale posizione non comporti di per sé attività autonoma o imprenditoriale.
l'interpretazione sistematica non può superare i limiti del dato testuale, specie in materia di decadenze.
nelle fattispecie che prevedono decadenze, la gamma dei significati ammissibili della norma è ulteriormente ristretta.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
l'assimilazione del socio e consigliere di amministrazione di s.r.l. al lavoratore autonomo opera ai fini contributivi e previdenziali, a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa, e solo in relazione al reddito prodotto.
Cass. S.U. n. 3240 del 2010
richiamata per affermare che l'equiparazione previdenziale del socio-consigliere al lavoratore autonomo non implica necessariamente attività lavorativa in senso proprio.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
disposizione processuale relativa alla decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.
richiamato per la memoria depositata dall'INPS.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di decadenze, l'interpretazione della norma deve restare ancorata al dato letterale e non può essere estesa in via sistematica oltre i significati consentiti dal testo.
- La qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, pur potendo rilevare ai fini contributivi come attività assimilata al lavoro autonomo, non equivale automaticamente allo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale ai fini dell'obbligo di comunicazione previsto dalla disciplina della NASpI.
- Le cause di decadenza non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti.
- L'assimilazione previdenziale di una determinata posizione soggettiva a quella del lavoratore autonomo non consente di traslare automaticamente tale equiparazione su discipline diverse, quando la norma applicabile individui in modo testuale un diverso presupposto fattuale.
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