Sentenza n. 4692/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, compensando tuttavia le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal TAR l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario del lavoro che aveva accertato il diritto alla Carta del docente e condannato l’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. L’appello era limitato alla statuizione sulle spese. Il TAR aveva compensato le spese ritenendo rilevante il fatto che la ricorrente avesse depositato le copie asseverate del titolo da ottemperare e dell’attestazione di passaggio in giudicato soltanto dopo un ordine di regolarizzazione documentale, con conseguente dilatazione dei tempi processuali. L’appellante ha censurato tale motivazione come perplessa, incongrua, irragionevole ed erronea, sostenendo che il comportamento del difensore relativo ad adempimenti formali non giustificasse la compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alle spese. Ha riconosciuto che il giudice dispone di un’ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e può compensarle quando ricorrano giusti motivi, ma deve motivare la deroga al principio della soccombenza. Nel caso concreto, il richiamo alla tardiva regolarizzazione di alcuni documenti e alla conseguente maggiore durata del giudizio non costituiva una ragione idonea a compensare le spese: tale circostanza poteva eventualmente rilevare nel rapporto tra la parte e il proprio difensore, ma non giustificava la deroga al principio della soccombenza processuale. Il Collegio ha quindi proceduto, per effetto devolutivo, a una nuova liquidazione delle spese, determinandole in 800 euro oltre oneri di legge per il primo grado e in 300 euro oltre oneri di legge per il grado d’appello, entrambe da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
Quando il compenso non sia determinato per iscritto, la liquidazione giudiziale deve fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
Rimette ai parametri ministeriali aggiornati la determinazione giudiziale del compenso professionale.
Costituisce il limite alla liquidazione del compenso, vietando somme simboliche non conformi al decoro professionale.
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Stabilisce i parametri cui il giudice deve fare riferimento per la liquidazione dei compensi professionali, salvo discostarsene con adeguata motivazione.
Il principio della soccombenza governa la regolazione delle spese del giudizio amministrativo, ferma la possibilità di compensazione per giusti motivi adeguatamente motivati.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali costituisce una deroga al principio della soccombenza e richiede l’indicazione di ragioni concrete, coerenti e specificamente riferite alla controversia.
- La mera irregolarità o incompletezza formale della documentazione processuale, successivamente regolarizzata, non giustifica di per sé la compensazione delle spese a carico della parte vittoriosa, soprattutto quando tale circostanza attiene alla diligenza del difensore e non alla fondatezza o alla complessità della lite.
- La valutazione della diligenza professionale del difensore e delle eventuali conseguenze del suo comportamento appartiene principalmente al rapporto interno tra cliente e professionista e non costituisce, di regola, un criterio idoneo a derogare al principio della soccombenza nel rapporto processuale tra le parti.
- In sede d’appello, l’effetto devolutivo consente al giudice di procedere a una nuova liquidazione delle spese del grado precedente quando riformi la statuizione sulle spese, tenendo conto della difficoltà, dell’impegno, del valore e delle caratteristiche della controversia.
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, la liquidazione giudiziale dei compensi deve essere effettuata sulla base dei parametri ministeriali vigenti; il giudice può discostarsene soltanto con motivazione e non può liquidare somme meramente simboliche, incompatibili con il decoro professionale.
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