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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29833/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di telecomunicazioni per il pagamento di cinque fatture relative a un contratto di fornitura di servizio telefonico. La società ingiunta proponeva opposizione, ma il Tribunale, pur dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., condannava comunque l'opponente al pagamento della somma dovuta oltre interessi. La Corte d'Appello confermava. In cassazione la società debitrice deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 1398 e 1189 c.c. per avere la Corte territoriale applicato il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole nonostante il sottoscrittore del contratto fosse privo di poteri rappresentativi e, secondo la ricorrente, sarebbe stato agevole per la controparte accertarlo tramite visure camerali; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe considerato clausole dell'atto costitutivo che riservavano la rappresentanza al presidente del consiglio di amministrazione e agli eventuali amministratori delegati; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di spese, perché la ricorrente riteneva che la revoca del decreto per inefficacia avrebbe dovuto incidere sulla soccombenza della creditrice opposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente i principi sull'apparenza del diritto e sull'affidamento incolpevole, avendo valorizzato circostanze fattuali quali l'appartenenza del sottoscrittore all'organico societario, la disponibilità del timbro aziendale e l'esibizione dell'atto costitutivo e del documento d'identità; la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la censura di omesso esame si risolveva nella contestazione della valutazione complessiva del materiale probatorio, mentre la Corte territoriale aveva invece esaminato anche l'atto costitutivo, inserendolo in un più ampio quadro istruttorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il criterio di regolazione delle spese nel procedimento monitorio-opposizione guarda all'esito finale della lite e il creditore che ottenga il riconoscimento del credito non può essere considerato soccombente solo perché il decreto venga revocato per inefficacia formale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la rappresentanza apparente; la Corte ribadisce che l'apparenza del diritto può operare solo in presenza dei presupposti di buona fede del terzo e di un comportamento colposo del rappresentato, senza che la censura possa tradursi in rivalutazione del fatto.

  • art. 1189 c.c.

    Evocato dal ricorrente nell'ambito dell'affidamento sul pagamento al soggetto apparente; la Corte lo richiama solo indirettamente nel contesto della rappresentanza apparente e dell'affidamento incolpevole.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo e del terzo motivo, ma la Corte rileva che le censure sono inammissibili perché sollecitano un riesame del fatto o delle valutazioni di merito.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Usato dalla Corte per dichiarare inammissibili il primo e il terzo motivo, perché la decisione impugnata è conforme a orientamenti già consolidati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo; non consente di censurare questioni, argomentazioni o la valutazione complessiva delle prove.

  • art. 644 c.p.c.

    La revoca del decreto ingiuntivo per inefficacia formale non esclude che, all'esito finale del giudizio di opposizione, il creditore possa risultare vittorioso sul merito del credito.

  • art. 645 c.p.c.

    Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è trattato come fase di un unico processo, ai fini della regolazione delle spese, in base all'esito finale della lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza apparente, il principio dell'affidamento incolpevole può operare solo se il terzo abbia confidato senza colpa in un potere rappresentativo che appaia conferito anche in presenza di formalità pubblicitarie, e se vi sia un comportamento del rappresentato idoneo a ingenerare ragionevole affidamento.
  • La censura in cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: quando il giudice di merito ha motivato sulla base di una lettura complessiva degli elementi di fatto, il ricorso che miri a una diversa ricostruzione della vicenda è inammissibile.
  • L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo; non comprende il mancato esame di questioni giuridiche o di mere argomentazioni difensive.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la regolazione delle spese va compiuta sulla base dell'esito finale della lite considerata unitariamente, sicché la revoca del decreto per ragioni formali non comporta automaticamente la soccombenza del creditore se il credito venga poi riconosciuto nel merito.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è limitato al rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

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