Cassazione Penale, Sentenza n. 12164/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza esecutiva che aveva riconosciuto la continuazione fra più sentenze e rideterminato la pena complessiva, deducendo: (1) violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione trascurato che due delle sentenze oggetto del computo erano già state unite in continuazione in sede di cognizione (violazione art. 606, comma 1, lett. b)), con conseguente errata determinazione degli aumenti per continuazione; (2) errata individuazione del reato piu' grave da porre a base del calcolo (art. 606, comma 1, lett. b)); (3) carenza o contraddittorietà della motivazione in relazione agli aumenti applicati ai fatti ritenuti meno gravi (art. 606, comma 1, lett. e)).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al primo (e connesso terzo) motivo: ha constatato che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto dell'unificazione in continuazione già operata in sede di cognizione tra determinate sentenze e, quindi, ha errato nel rideterminare gli aumenti. Ha invece rigettato il secondo motivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, affinché il giudice dell'esecuzione "scorpori" i reati già unificati in cognizione, individui correttamente il reato piu' grave e ricalcoli gli aumenti per continuazione con motivazione adeguata.
Norme richiamate
Il vizio dedotto (violazione e carenza motivazionale) è stato valutato alla luce delle lett. b) ed e) del comma 1: il mancato rispetto delle regole di calcolo della pena e la motivazione insufficiente giustificano l'annullamento.
Norma sul calcolo della pena in sede esecutiva: il giudice dell'esecuzione deve rideterminare le pene di distinte condanne tenendo conto delle unificazioni già operate in cognizione e applicare gli aumenti per continuazione correttamente.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla disciplina della continuazione e dell'unificazione dei reati: i reati già riuniti dal giudice della cognizione devono essere scorporati nel calcolo esecutivo per evitare duplicazioni di aumenti.
art. 75 d.lgs. 06/09/2011 n.159
Norma del reato (citata nell'ambito delle singole condanne): la Corte ha escluso che la relativa sentenza, rimasta estranea al vincolo di continuazione, potesse essere utilizzata quale base per il nuovo calcolo.
Giurisprudenza: Cass. sez. I, n. 17948 del 31/01/2024
Richiamata per riaffermare il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già unificati in cognizione e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite.
Giurisprudenza: Cass. sez. I, n. 21424 del 19/03/2019
Ulteriore precedente che conferma l'obbligo del giudice esecutivo di tenere conto delle unificazioni operate in sede di cognizione nella ricalcolazione della pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina pene derivanti da condanne distinte, deve innanzitutto scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito per continuazione e considerare la pena base già determinata in quella sede.
- Gli aumenti per continuazione devono essere calcolati in modo da non duplicare aumenti già operati in sede di cognizione: si individuano il reato più grave e i reati satellite e si applicano autonomi aumenti per ciascun satellite, inclusi quelli già uniti in cognizione, ma tenendo conto degli aumenti già computati.
- Una sentenza che è stata esclusa dal vincolo di continuazione non può essere utilizzata come base (reato piu' grave) per il nuovo calcolo ex art. 671 c.p.p.; la scelta del reato base deve essere motivata e coerente con le esclusioni operate.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione deve spiegare chiaramente l'entità dei singoli aumenti e come questi tengano conto di eventuali unificazioni precedenti; la carenza motivazionale può condurre all'annullamento e al rinvio.
- Se il giudice dell'esecuzione omette o sbaglia nel considerare le unificazioni già operate in cognizione, la parte interessata (anche il Procuratore generale) può ottenere l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo calcolo della pena.
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