Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27657/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una persona fisica aveva intimato precetto di pagamento nei confronti di un condominio per un importo complessivo di euro 42.807,38; il condominio aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ottenendo un accoglimento solo parziale in primo grado, confermato in appello. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso perché il termine lungo di impugnazione era spirato. La sentenza d’appello era stata pubblicata l’11 febbraio 2020; trattandosi di giudizio iniziato nel 2011, si applicava l’art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69/2009, con termine semestrale. Considerata la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 (64 giorni), il termine ultimo risultava differito al 15 ottobre 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 15 gennaio 2021. La ricorrente sosteneva inoltre che la notificazione della sentenza in data 16 novembre 2020 potesse incidere sul decorso del termine, ma la Corte ha escluso tale rilievo perché la decadenza ex art. 327 c.p.c. opera indipendentemente dalla notificazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione applicabile, comprensivo della sospensione processuale emergenziale. Ha ritenuto irrilevante la notificazione della sentenza avvenuta dopo la scadenza del termine lungo, ribadendo che la decadenza ex art. 327 c.p.c. si verifica indipendentemente dalla notificazione. Non sono state poste spese, poiché il condominio intimato non ha svolto attività difensiva in Cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo alla ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, quando si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69/2009, il termine lungo è semestrale e decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla sua notificazione.
  • La sospensione emergenziale dei termini processuali si somma al termine lungo di impugnazione, differendone la scadenza per il periodo normativamente previsto.
  • Nei giudizi di esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini.
  • La notificazione della sentenza compiuta dopo la scadenza del termine lungo non evita la decadenza dall’impugnazione, perché l’art. 327 c.p.c. opera indipendentemente dalla notificazione.
  • L’impugnazione proposta oltre il termine lungo, anche se formalmente articolata in più motivi, è inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.