Cassazione Civile, Ordinanza n. 27657/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una persona fisica aveva intimato precetto di pagamento nei confronti di un condominio per un importo complessivo di euro 42.807,38; il condominio aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ottenendo un accoglimento solo parziale in primo grado, confermato in appello. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso perché il termine lungo di impugnazione era spirato. La sentenza d’appello era stata pubblicata l’11 febbraio 2020; trattandosi di giudizio iniziato nel 2011, si applicava l’art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69/2009, con termine semestrale. Considerata la sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 (64 giorni), il termine ultimo risultava differito al 15 ottobre 2020, mentre il ricorso era stato notificato il 15 gennaio 2021. La ricorrente sosteneva inoltre che la notificazione della sentenza in data 16 novembre 2020 potesse incidere sul decorso del termine, ma la Corte ha escluso tale rilievo perché la decadenza ex art. 327 c.p.c. opera indipendentemente dalla notificazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione applicabile, comprensivo della sospensione processuale emergenziale. Ha ritenuto irrilevante la notificazione della sentenza avvenuta dopo la scadenza del termine lungo, ribadendo che la decadenza ex art. 327 c.p.c. si verifica indipendentemente dalla notificazione. Non sono state poste spese, poiché il condominio intimato non ha svolto attività difensiva in Cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo alla ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
disciplinava l’opposizione all’esecuzione proposta dal condominio avverso il precetto
il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza ed opera indipendentemente dalla notificazione della decisione
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione camerale e per la proposta del relatore
art. 83, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18
ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19
ha modificato la disciplina della sospensione dei termini emergenziale richiamata dalla Corte
ha convertito il D.L. n. 18/2020, confermando la sospensione dei termini processuali
ha convertito il D.L. n. 23/2020, nell’ambito della sospensione emergenziale dei termini
richiamato solo per escludere che la notifica della sentenza potesse incidere sulla decadenza maturata per decorso del termine lungo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
impone, nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, quando si applica l’art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. n. 69/2009, il termine lungo è semestrale e decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla sua notificazione.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali si somma al termine lungo di impugnazione, differendone la scadenza per il periodo normativamente previsto.
- Nei giudizi di esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini.
- La notificazione della sentenza compiuta dopo la scadenza del termine lungo non evita la decadenza dall’impugnazione, perché l’art. 327 c.p.c. opera indipendentemente dalla notificazione.
- L’impugnazione proposta oltre il termine lungo, anche se formalmente articolata in più motivi, è inammissibile per tardività.
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