Cassazione Civile, Ordinanza n. 20018/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito IRPEF con metodo sintetico, sulla base di elementi indice di capacità contributiva. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso rilevando che non era stata fornita prova documentale idonea a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato, né la provenienza di redditi non tassabili o di altre entrate. In cassazione la contribuente deduceva, con un unico motivo, violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non aveva considerato le difese svolte in appello: contributo del coniuge alle spese dell’abitazione, acquisto di veicoli tramite leasing o finanziamento e loro utilizzo da parte di familiari o per attività professionale, versamenti della pensione materna sul conto corrente, proventi dalla vendita di immobili in Polonia e rimborso di una quota di capitale sociale di cooperativa. In memoria invocava inoltre il giudicato esterno derivante da una sentenza della CTR della Lombardia relativa a un diverso avviso di accertamento per l’anno 2008, passata in giudicato, che annullava un accertamento sintetico emesso nei confronti della stessa contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l’eccezione di giudicato esterno proposta in memoria, osservando che il giudicato sopravvenuto è rilevabile d’ufficio e può essere prodotto anche in cassazione perché attiene all’ammissibilità del ricorso e alla stabilità della regula iuris del caso concreto. Ha quindi affermato che la sentenza passata in giudicato, riferita all’anno d’imposta 2008, faceva venir meno il presupposto richiesto dall’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, cioè la sussistenza di almeno due periodi d’imposta con scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato in misura almeno pari a un quarto. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha accolto l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
non riportata integralmente
costituisce il parametro formale delle censure di legittimità proposte dalla contribuente per violazione di legge e vizio motivazionale.
non riportata integralmente
è richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, dedotta come violata dalla ricorrente.
art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente..."
l’accertamento sintetico è legittimo solo se ricorrono i presupposti normativi, tra cui il necessario scostamento per almeno un quarto e, per la disciplina richiamata, il riferimento a due o più periodi d’imposta; la sopravvenuta sentenza passata in giudicato su un altro anno d’imposta può far venir meno tale presupposto.
non riportata integralmente
non osta alla produzione in cassazione del documento che attesta la formazione di un giudicato sopravvenuto, poiché tale documento riguarda l’ammissibilità del ricorso e non prove che avrebbero potuto essere prodotte nel merito.
non riportata integralmente
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito accogliendo l’originario ricorso.
non riportata integralmente
è menzionato con riferimento all’attestazione di conformità del provvedimento passato in giudicato prodotto in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, è rilevabile d’ufficio e può essere fatto valere mediante produzione del provvedimento passato in giudicato, perché attiene alla stabilità della decisione e al divieto di giudicati contrastanti.
- Il giudicato su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame della medesima questione, anche se il secondo giudizio ha petitum o finalità diverse.
- In tema di accertamento sintetico, la ricorrenza dei presupposti legali va verificata in modo rigoroso: se viene meno il requisito dello scostamento riferito a due periodi d’imposta, l’accertamento induttivo non può reggere.
- Quando il ricorso è accolto per una questione dirimente di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- La produzione documentale in cassazione è ammessa, con riferimento al giudicato sopravvenuto, in quanto tale documento non prova un fatto storico controverso ma l’esistenza di una regola decisoria ormai stabilizzata.
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