Cassazione Civile, Ordinanza n. 31823/2025 del 05/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La lite nasce da un verbale di accertamento della Capitaneria di porto relativo alla presenza, presso un porto, di un tubo in PVC collegato alla stazione di sollevamento della condotta fognaria pubblica che riversava liquami in assenza di autorizzazione. Sulla base di tale accertamento l'amministrazione competente irrogava all'allora dirigente del settore manutenzione del comune una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della disciplina sugli scarichi. L'interessato proponeva opposizione, inizialmente accolta dal tribunale; in appello, però, la decisione veniva riformata e l'opposizione rigettata. Nel ricorso per cassazione l'opponente censurava la sentenza di merito per violazione dell'art. 40 della normativa regionale siciliana sugli scarichi, sostenendo che per il nuovo "scolmatore" o tubo di troppo pieno fosse sufficiente il parere della Capitaneria di porto, trattandosi di semplice rifacimento di una parte dell'impianto già autorizzato, e non fosse necessaria una nuova autorizzazione regionale. Deduceva che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato l'intervento come nuovo scarico, mentre si trattava di mero spostamento/ripristino di un elemento funzionale di sicurezza di un impianto già munito di autorizzazione complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la disciplina generale richiede una preventiva e formale autorizzazione per tutti gli scarichi, che non può essere surrogata da pareri o nulla osta di altre autorità quando questi abbiano finalità diverse. Ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui il tubo di troppo pieno era stato realizzato in sostituzione di un precedente tubo dismesso, in un punto diverso, con caratteristiche tecniche, tracciato e sbocco al mare differenti, sicché non si trattava di semplice ripristino. Da ciò ha desunto che la modifica dell'impianto, incidendo su profili tecnici e localizzativi rilevanti ai fini del controllo preventivo, richiedeva una nuova autorizzazione dell'autorità competente e non il solo parere della Capitaneria di porto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. n. 152 del 2006
stabilisce il principio generale della preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi; l'autorizzazione è specifica, espressa e personale; per modifiche dell'insediamento o dello scarico con caratteristiche diverse occorre una nuova autorizzazione, mentre per scarichi non diversi è necessaria una comunicazione all'autorità competente
art. 133 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato quale norma sanzionatoria della violazione della disciplina sugli scarichi
art. 40 L.R. Sicilia 15 maggio 1986, n. 27
disciplina le competenze autorizzative in materia di scarichi; per gli scarichi diretti in mare è richiesto anche il preventivo parere della Capitaneria di porto, ma l'autorizzazione resta in capo all'autorità regionale competente nei casi previsti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nell'interpretazione della disciplina sugli scarichi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di scarichi idrici, l'autorizzazione preventiva costituisce regola generale imprescindibile e svolge una funzione non solo abilitativa ma anche di controllo preventivo sulla compatibilità tecnica e ambientale dell'intervento.
- L'autorizzazione allo scarico non è fungibile con pareri o nulla osta rilasciati da autorità diverse, quando tali atti abbiano finalità limitate alla disciplina del demanio, della sicurezza o ad altri profili distinti dal controllo ambientale.
- Se una modifica dell'impianto comporta variazioni tecniche o localizzative dello scarico, in particolare del punto di sbocco e del tracciato, l'intervento non può essere trattato come mera manutenzione ripristinatoria ma richiede una nuova verifica autorizzatoria dell'autorità competente.
- L'accertamento di fatto circa la natura, la localizzazione e le caratteristiche tecniche dello scarico appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
- Il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione di merito sulla distinzione tra semplice ripristino e nuova opera idraulico-fognaria quando tale distinzione è decisiva per stabilire il regime autorizzatorio applicabile.
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