Cassazione Penale, Sentenza n. 27329/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 64, 191 c.p.p. per avere i giudici ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei migranti soccorsi, mentre la difesa sosteneva che essi dovevano essere escussi come indagati per la contravvenzione di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 286/1998; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 114 c.p. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione, sostenendo che il contributo dell'imputato all'organizzazione/viaggio fosse marginale; 3) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con riferimento alle condizioni di vita dell'imputato, al suo contributo al salvataggio e alla mancata confessione rilevata dalla Corte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha confermato il consolidato orientamento secondo cui le dichiarazioni rese da migranti soccorsi in acque internazionali sono di natura testimoniale e pienamente utilizzabili, non potendosi configurare nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 286/1998 quando l'ingresso è avvenuto per effetto di un'operazione di soccorso. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione, rilevando che la motivazione di merito ha adeguatamente illustrato il ruolo non marginale dell'imputato (presenza a bordo prima degli altri, aiuto nello sbarco, utilizzo di telefono satellitare, disponibilità di denaro). Sul terzo motivo ha confermato che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di apprezzamento e che l'assenza di tali elementi e la gravità del fatto giustificano il diniego. Conseguentemente la condanna confermata in secondo grado è stata mantenuta.
Norme richiamate
La condotta imputata è quella di aver concorso a procurare l'ingresso di cittadini stranieri (199 persone) su imbarcazione non idonea; la sentenza di merito ha valorizzato riscontri testimoniali e circostanze materiali per la responsabilità dell'imputato.
D.Lgs. n. 286/1998, art. 10-bis (contravvenzione ingresso irregolare)
La Corte ha ritenuto che l'art. 10-bis non sia configurabile nei confronti dei migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati per ragioni di pubblico soccorso, con la conseguenza che le loro dichiarazioni hanno natura testimoniale e sono utilizzabili.
Codice di procedura penale, artt. 63, 64, 191
Le norme sulla sommarie informazioni e sull'escussione di persone informate sui fatti non imponevano il trattamento degli stranieri soccorsi come indagati; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione testimoniale delle loro dichiarazioni.
Codice penale, art. 114 (minima partecipazione)
Per riconoscere l'attenuante della minima partecipazione è necessario un contributo del tutto marginale e trascurabile nell'economia dell'iter criminoso; il giudice di merito ha motivato perché il ruolo dell'imputato non fosse tale.
Codice penale, art. 133 (attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di apprezzamento; la sola condizione di disagio o la mancata confessione non garantiscono il loro riconoscimento, e il giudice può motivare il diniego sulla base della gravità del fatto.
Codice di procedura penale, art. 371, comma 2 (richiamato nel ricorso)
Richiamato dalla difesa come norma sul collegamento probatorio tra reati, ma la Corte non ha ritenuto applicabile la linea argomentativa che avrebbe imposto l'iscrizione dei migranti come indagati.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da migranti soccorsi in acque internazionali sono generalmente qualificabili come testimoniali e utilizzabili, salvo prova concreta che il migrante abbia volontariamente creato o previsto il pericolo per realizzare l'ingresso irregolare.
- L'art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 non si applica di regola quando l'ingresso è avvenuto per effetto di un soccorso pubblico; per mutare questa qualificazione occorrono elementi probatori rigorosi che dimostrino una condotta autonoma e volontaria del migrante finalizzata all'ingresso illegale.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione (art.114 c.p.) è necessario dimostrare che il contributo del coautore sia stato del tutto marginale e trascurabile rispetto all'intero iter criminoso; differenze di grado di partecipazione non sono sufficienti.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di riscontro sulla personalità o sulla condotta dell'imputato; situazioni di disagio personale o la mera assenza di elementi negativi non garantiscono il riconoscimento.
- In Cassazione le censure sulla motivazione sono ammesse principalmente se sussistono vizi rilevanti (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Contestazioni che mirino a una diversa valutazione delle prove o a criticare la persuasività della motivazione sono, in linea di massima, inammissibili.
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