Cassazione Civile, Ordinanza n. 34006/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una banca ha impugnato la sentenza d’appello che, in una controversia sul rapporto di conto corrente, aveva accolto in parte la domanda del correntista e accertato che il conto presentava un saldo attivo al 29 marzo 2011. La banca ha proposto sei motivi: (1) nullità del procedimento per violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., sostenendo che la documentazione depositata con la seconda memoria istruttoria e la relativa nota di deposito del 29 marzo 2013 dovessero considerarsi irrituali e che la contestazione dell’irritualità non fosse stata specificamente contrastata; (2) nullità per violazione degli artt. 83, 125, 156 e 170 c.p.c., sempre in relazione all’ammissibilità delle produzioni documentali; (3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte ritenuto ammissibili quelle produzioni; (4) omesso esame di un fatto decisivo, ancora con riferimento alla ritualità delle produzioni; (5) violazione degli artt. 2033, 2697 e 2729 c.c., per aver ritenuto fondata la domanda del correntista nonostante l’asserita mancanza di un contratto scritto; (6) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, perché la corte avrebbe accolto la domanda in punto di addebito degli interessi legali anziché del tasso applicato e risultante dagli estratti conto, pur in mancanza del contratto scritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di non contestazione non si applica ai fatti processuali, ma solo ai fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni. Ha respinto anche i motivi secondo, terzo e quarto, osservando che la nullità di una memoria depositata da un difensore privo di ius postulandi non si estende automaticamente alla produzione documentale, distinta sul piano processuale; la produzione può essere irrilevante solo se il documento è incorporato nella memoria o se il depositante non sia qualificabile come nuncius dei difensori costituiti. La corte d’appello aveva correttamente considerato il depositante come nuncius, in applicazione del principio di conservazione degli atti. Ha dichiarato inammissibili il quinto e il sesto motivo perché la decisione impugnata non aveva applicato una regola residuale sull’onere della prova, ma aveva accertato positivamente, sulla base della documentazione disponibile e della consulenza tecnica, l’esistenza delle clausole controverse; perciò le censure sulla mancanza del contratto scritto e sul tasso di interesse risultavano estranee alla reale ratio decidendi. La banca è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La non contestazione non opera sui fatti processuali, ma solo sui fatti storici a base di domande ed eccezioni.
Richiamato come parametro della censura, ma il motivo è stato respinto perché la questione riguardava la ritualità di una produzione documentale e non una preclusione processuale decisiva.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non ha ravvisato una nullità idonea a travolgere la produzione documentale.
Invocato dalla ricorrente; non è stata riconosciuta la dedotta invalidità processuale.
La nullità della memoria non si comunica automaticamente alla produzione documentale, salvo incorporazione del documento nell’atto nullo.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’ammissibilità delle produzioni; censura respinta.
Richiamato nei motivi terzo e quinto; la Corte ha ritenuto che la decisione d’appello non si fondasse su una mera presunzione, ma su un accertamento positivo supportato da documenti e CTU.
Richiamato nei motivi terzo e quinto; la Corte ha escluso che la motivazione facesse leva su presunzioni illegittime.
Richiamato nel quinto motivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la reale ratio decidendi.
La Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse deciso facendo applicazione della regola residuale sull’onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come base dei motivi di nullità processuale, tutti respinti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi.
La nullità dell’atto non si estende automaticamente agli atti autonomi e distinti, come la produzione documentale, salvo incorporazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici sostanziali e non i fatti processuali, sicché non può fondare, da solo, l’illegittimità di un deposito documentale.
- La nullità di una memoria processuale non travolge automaticamente la produzione documentale contestuale: occorre verificare se il documento sia autonomamente depositato o incorporato nell’atto nullo.
- Nel processo civile il deposito materiale dei documenti può essere compiuto anche da un nuncius dei difensori costituiti; l’irritualità sussiste solo se il soggetto depositante non sia qualificabile come tale.
- Le censure di violazione di legge o omesso esame sono inammissibili quando non aggrediscono la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Se il giudice di merito accerta positivamente, sulla base di documenti e consulenza tecnica, l’esistenza delle clausole controverse, non si può utilmente dolersi della mancata applicazione della regola residuale sull’onere della prova.
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