Cassazione Civile, Ordinanza n. 24071/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Vicenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito riconoscendo al credito della Regione Veneto il privilegio previsto dall’art. 2752, ultimo comma, c.c. Ha inoltre condannato il fallimento soccombente al pagamento delle spese di lite di merito e di legittimità. La questione di legittimità costituzionale è stata assorbita.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente territoriale)
La controversia
La Regione aveva chiesto l’ammissione in privilegio, ex art. 2752, ultimo comma, c.c., del credito derivante da omesso versamento della tassa automobilistica dovuta da una società poi fallita. Il giudice delegato aveva ammesso il credito al chirografo e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il diniego del privilegio, ritenendo che l’art. 2752, ultimo comma, c.c. si riferisca agli "enti locali" e che la Regione, pur essendo ente territoriale, non rientri nella nozione di ente locale ex art. 2 TUEL. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2752, ultimo comma, c.c., dell’art. 12 prel. e dell’art. 3 Cost., per avere escluso l’interpretazione estensiva della norma; (2) violazione degli artt. 2752, ultimo comma, e 2745 c.c., nonché degli artt. 3, 24 e 119 Cost., per avere interpretato la norma in modo non conforme alla causa del credito; (3) violazione dell’art. 2 d.lgs. 267/2000, dell’art. 13 d.l. 201/2011 e degli artt. 5, 114 e 119 Cost., per avere dato una lettura nominalistica della nozione di ente locale, negando il rilievo del riferimento alla finanza locale. In via subordinata era stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale.
Norme richiamate
Il privilegio per i crediti tributari degli enti locali è interpretativamente estensibile ai crediti regionali da tassa automobilistica; il riferimento alla "legge per la finanza locale" non va letto in senso rigidamente letterale e comprende i tributi legati alla finanza degli enti territoriali.
Il privilegio è collegato alla causa del credito, coerente con la funzione di assicurare la provvista necessaria agli enti per i loro compiti istituzionali.
art. 12 preleggi
Non osta all’interpretazione estensiva della norma, trattandosi di attribuire alla disposizione un significato coerente con la ratio e non di applicare analogicamente una disciplina estranea.
art. 3 Cost.
Richiamato a sostegno dell’esigenza di non creare una irragionevole disparità di trattamento tra crediti tributari degli enti territoriali.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nella prospettiva della tutela giurisdizionale del credito privilegiato.
art. 119 Cost.
Richiamato per collegare i tributi regionali all’autonomia finanziaria degli enti territoriali.
La definizione di enti locali contenuta nel TUEL ha portata limitata al testo unico stesso e non è decisiva per interpretare l’art. 2752 c.c.
Richiamato a sostegno della lettura dinamica del rinvio alla disciplina della finanza locale.
art. 5 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’assetto autonomistico e al ruolo delle Regioni.
art. 114 Cost.
Le Regioni, come comuni e province, sono enti territoriali; tale comune appartenenza valorizza l’applicabilità del privilegio anche ai crediti regionali.
Norme del procedimento di opposizione allo stato passivo nel fallimento.
Massime di principio
- In materia di privilegi sui crediti tributari, la relativa disciplina può essere oggetto di interpretazione estensiva quando la ratio della norma lo consenta e non vi sia un vero ampliamento analogico oltre il significato della disposizione.
- Il riferimento contenuto nell’art. 2752, ultimo comma, c.c. alla "legge per la finanza locale" va letto in chiave funzionale, come richiamo alla disciplina dei tributi degli enti territoriali e non a una singola legge istitutiva del tributo.
- La nozione di "ente locale" non può essere desunta in modo decisivo da definizioni dettate da altre fonti e per altri ambiti applicativi, se la norma da interpretare persegue una funzione diversa nel diritto privato e nella tutela dei creditori.
- Ai fini del privilegio tributario, ciò che rileva è la comune appartenenza degli enti considerati alla categoria degli enti territoriali e la funzione di finanziamento dei loro compiti istituzionali.
- Quando la questione è risolvibile in diritto senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, riconoscendo direttamente il privilegio richiesto.
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