Sentenza del 03/05/2019 n. 11648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso del credito d’imposta sui dividendi percepiti da partecipazioni in società italiane, invocando l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. L’Amministrazione aveva riconosciuto solo una parte dei crediti e negato il resto, sostenendo che la banca non fosse l’effettiva beneficiaria dei dividendi, ma un’intermediaria coinvolta in operazioni di "stock loan" o "dividend washing": i titoli venivano trasferiti temporaneamente alla società francese poco prima dello stacco dei dividendi e restituiti subito dopo. Secondo l’Agenzia, tali operazioni miravano a ottenere indebitamente il credito d’imposta per conto di soggetti che non ne avrebbero avuto diritto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo necessaria una prova specifica per ogni operazione e negando valore sufficiente agli elementi presuntivi e statistici prodotti dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi dell’Agenzia delle entrate e dichiarato assorbito il quarto, relativo all’abuso o elusione fiscale ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Ha stabilito che l’onere di provare tutti i presupposti del rimborso, compresa la qualità di "effettivo beneficiario" dei dividendi, grava sulla società che richiede il credito. La CTR aveva erroneamente trasferito tale onere sull’Amministrazione e aveva escluso ogni valore alle presunzioni e al metodo statistico-matematico utilizzati dall’Ufficio. Inoltre, non aveva esaminato fatti decisivi, tra cui la possibile natura di meri intermediari dei soggetti coinvolti e l’inadeguatezza di alcune attestazioni di residenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, art. 10
Il beneficio del credito d’imposta sui dividendi non spetta automaticamente al soggetto formalmente titolare dei titoli o percettore dei dividendi: il richiedente deve dimostrare di essere il beneficiario effettivo e di possedere tutti i requisiti previsti dalla Convenzione.
Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, art. 10
"una società inglese che intende beneficiare del credito di imposta ... ha l’onere di provare ... che l’operazione non aveva quale specifica finalità il conseguimento del detto credito di imposta"
La giurisprudenza richiamata considera essenziale provare che l’acquisto delle partecipazioni rientrasse nella normale attività dell’impresa e non fosse stato effettuato principalmente per ottenere il credito d’imposta.
Le presunzioni semplici possono costituire fonte di prova quando siano gravi, precise e concordanti. In materia tributaria possono essere utilizzati anche elementi presuntivi e metodologie statistiche, senza che sia sempre necessaria una prova diretta per ogni singola operazione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 62, comma 1
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni tributarie regionali, consentendo il controllo della corretta applicazione della legge.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
La norma, richiamata dall’Agenzia per il motivo assorbito, riguarda le operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti. La Corte non ha deciso definitivamente questo profilo, avendolo dichiarato assorbito.
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, costituendo la base normativa interna per l’invocazione del credito d’imposta sui dividendi.
Massime di principio
- Chi chiede un rimborso o un beneficio fiscale previsto da una convenzione internazionale deve provare tutti i requisiti del diritto, inclusa la qualità di beneficiario effettivo; non è sufficiente dimostrare la mera residenza formale o la titolarità temporanea dei titoli.
- In presenza di trasferimenti temporanei di azioni intorno alla data di stacco dei dividendi, l’Amministrazione può contestare l’effettività del beneficio e utilizzare presunzioni, dati statistici e ricostruzioni complessive dell’operatività.
- Il giudice non può imporre all’Amministrazione una prova diretta e analitica per ogni singola operazione se gli elementi presuntivi complessivi sono potenzialmente idonei a dimostrare l’inesistenza dei presupposti del beneficio.
- La residenza del soggetto formalmente coinvolto nell’operazione non dimostra da sola il diritto al credito: occorre verificare chi sopporti effettivamente il rischio economico, chi disponga dei dividendi e se il soggetto agisca per conto proprio o come intermediario.
- Le operazioni finanziarie formalmente valide possono essere disconosciute ai fini del beneficio fiscale se risultano costruite principalmente per ottenere un vantaggio convenzionale non spettante.
- In caso di annullamento con rinvio, la decisione non stabilisce ancora in via definitiva il debito o il credito fiscale: il giudice di rinvio deve rivalutare le prove applicando i principi indicati dalla Cassazione.
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