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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01181/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’espropriazione per pubblica utilità di alcuni terreni sui quali gravava un’ipoteca volontaria. La società ricorrente, divenuta cessionaria del credito garantito da ipoteca, sosteneva di avere diritto a percepire l’indennità di espropriazione depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, poiché il terzo che l’aveva incassata non avrebbe avuto alcun diritto reale o personale sul bene. In via principale chiedeva la condanna della Prefettura al pagamento dell’indennità in proprio favore, oltre accessori; in subordine chiedeva il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l’illegittimo svincolo delle somme. I motivi di ricorso erano tre: 1) violazione dell’art. 29 d.P.R. 327/2001, sostenendo che il principio sull’assegnazione dell’indennità ai titolari di diritti reali varrebbe anche fuori dall’opposizione alla stima e imporrebbe di accertare gli aventi diritto e predisporre un piano di riparto; 2) violazione dell’art. 102 c.p.c., assumendo la necessità del litisconsorzio dei soggetti aventi diritto all’indennità, inclusi i creditori ipotecari; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., censurando la decisione che aveva ritenuto non provato il danno risarcibile e che aveva valorizzato l’inammissibilità, in appello, dei documenti prodotti per dimostrare che l’ipoteca di grado anteriore era stata soddisfatta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato assorbiti i primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto che la censura sull’onere della prova non fosse scrutinabile perché la ricorrente non aveva trascritto né riassunto nel ricorso il contenuto dell’atto di appello, impedendo alla Corte di verificare se la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice di secondo grado. Sul piano sostanziale, la Corte ha comunque osservato che, dopo la trascrizione del decreto di esproprio, i diritti sul bene espropriato possono essere fatti valere solo sull’indennità e non sull’autorità espropriante, che nel caso concreto era soltanto Prefettura e non promotrice dell’espropriazione. Ha quindi confermato la correttezza del principio secondo cui il creditore ipotecario non può ottenere una condanna diretta dell’espropriante al pagamento dell’indennità, né agire esecutivamente contro di lui, ma può far valere il proprio diritto solo sull’indennità spettante al debitore espropriato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nel procedimento espropriativo, occorrerebbe accertare gli aventi diritto e predisporre il riparto dell’indennità; la Corte non lo utilizza come base decisoria, ritenendo invece centrale la disciplina degli artt. 26, 27 e 34.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato per affermare la necessità del litisconsorzio dei titolari di diritti sul bene espropriato; il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 2043 c.c.

    Fondamento della domanda risarcitoria subordinata; la Corte ne conferma l’impostazione solo in via astratta ma non accoglie la censura per difetto di autosufficienza/inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell’onere della prova invocata per contestare la decisione che aveva ritenuto non dimostrato il danno; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché non risultava devoluta in appello la questione del relativo riparto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per affermare l’inammissibilità in appello dei documenti prodotti dalla ricorrente, perché nuovi e non ammessi nel regime processuale applicabile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte applica il principio di autosufficienza: la mancata trascrizione o sintesi dell’atto di appello impedisce il controllo sulla devoluzione della questione al giudice di secondo grado.

  • art. 26 d.P.R. 327/2001

    Individua il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità nel promotore dell’espropriazione, non nell’autorità espropriante, salvo coincidenza delle due figure.

  • art. 27 d.P.R. 327/2001

    Concorre a fondare l’individuazione del debitore dell’indennità nel promotore dell’espropriazione.

  • art. 34 d.P.R. 327/2001

    "Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità"

    Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, i diritti dei terzi sul bene ablato si spostano sull’indennità; il creditore ipotecario non ha un diritto di credito diretto verso l’espropriante, ma solo un diritto di far valere la garanzia sull’indennità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • Cass. 31 ottobre 2014, n. 23181

    Richiamata come precedente conforme: il creditore ipotecario, in caso di espropriazione, può far valere il privilegio solo sulle somme dovute all’originario debitore e non ottenere una condanna diretta dell’espropriante.

Massime di principio

  • Nell’espropriazione per pubblica utilità, il creditore ipotecario non può pretendere la condanna diretta dell’autorità espropriante al pagamento dell’indennità, perché i diritti reali o di garanzia sul bene ablato si fanno valere esclusivamente sull’indennità depositata o dovuta.
  • Il soggetto tenuto al pagamento dell’indennità è, di regola, il promotore dell’espropriazione e non l’autorità espropriante, salvo coincidenza tra le due figure.
  • Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato si convertono in pretese sull’indennità, con esclusione di un subingresso del creditore ipotecario nella titolarità del diritto all’indennizzo.
  • In cassazione, la censura che investe il riparto dell’onere della prova è inammissibile se il ricorrente non consente il controllo sulla devoluzione della questione in appello, trascrivendo o riassumendo il contenuto dell’atto di gravame.
  • Nel regime delle prove in appello, i documenti nuovi sono inutilizzabili quando la loro produzione contrasta con i limiti dell’art. 345 c.p.c.; la mancata ammissibilità della prova documentale può lasciare incerto il fatto costitutivo del danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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