Cassazione Civile, Ordinanza n. 36672/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano aveva impugnato davanti al Tribunale il provvedimento dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che disponeva il suo trasferimento in Slovenia, in esito a una richiesta di ripresa in carico accolta dallo Stato sloveno. Il Tribunale adito per riassunzione, dopo una precedente declinatoria di competenza, aveva rigettato il ricorso confermando il provvedimento amministrativo. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma la Corte non entra nel merito perché rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso: la procura speciale per il ricorso per cassazione, rilasciata su foglio separato, era autenticata dal difensore solo quanto alla sottoscrizione e non anche quanto alla data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto a pena di inammissibilità dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 e, per i procedimenti Dublino, dall’art. 3, comma 3-septies, d.lgs. 25/2008. La Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite: la procura deve contenere l’indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione e la certificazione del difensore su tale posteriorità, non essendo sufficiente la mera data riportata nell’atto o l’attestazione della sola autografia della firma. Viene anche richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 13/2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma così interpretata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale, mancando la certificazione difensiva della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non vi è stata pronuncia sulle spese perché il Ministero non ha svolto difese e non ha depositato controricorso. È stato inoltre posto a carico del ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3, comma 3-septies, d.lgs. n. 25/2008
per i ricorsi avverso le decisioni di trasferimento dell’Unità Dublino regola il procedimento e richiede una valida procura speciale per il ricorso per cassazione; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"
richiede, a pena di inammissibilità, che la procura per cassazione sia rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto e che il difensore certifichi tale data, oltre all’autenticità della sottoscrizione del conferente.
costituiscono il regime ordinario della procura speciale, rispetto al quale l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale e più rigoroso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte precisa che grava sul ricorrente e non sul difensore, quando la procura è nulla e non inesistente.
art. 18 Reg. CE 604/2013
norma richiamata come base della richiesta di ripresa in carico accolta dallo Stato sloveno nel procedimento di trasferimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di cassazione avverso decisioni in materia di protezione internazionale o trasferimento Dublino, la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: deve essere conferita dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio.
- La sola attestazione dell’autografia della firma del cliente, ovvero la mera indicazione della data nell’intestazione del ricorso o nell’atto di procura, non sostituisce la certificazione del difensore sulla posteriorità del conferimento rispetto alla comunicazione del decreto.
- La mancanza di certificazione della data di rilascio della procura determina inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 resta a carico della parte ricorrente, anche quando il vizio attiene alla procura speciale.
- Quando il resistente non svolge difese e non deposita controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
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