Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02336/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di 53.100 euro in contanti. Valter Cesare contestava: (i) la violazione del principio del "giudicato cautelare" sostenendo che il precedente sequestro era probatorio e dunque non assoggettabile a nuovo sequestro preventivo; (ii) violazione del ne bis in idem rispetto a precedenti decisioni cautelari che avevano respinto la confisca; (iii) errata valutazione della sproporzione rispetto ai redditi leciti. Carmelo (padre), che rivendicava la titolarità del denaro come terzo, deduceva: (i) applicazione indebita della presunzione di illecita accumulazione a terzi; (ii) inadeguata verbalizzazione delle operazioni di rinvenimento e sequestro, con pregiudizio per la difesa; (iii) travisamento dei documenti bancari che dimostrerebbero la lecita provenienza; (iv) omissione di rimessione al giudice civile sulla controversia di proprietà (art. 324, comma 8 c.p.p.).

La decisione

Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili o non ammessi: il ricorso di Valter Cesare è stato respinto (manifestamente infondato) e quello di Carmelo è stato dichiarato inammissibile (manifestamente infondato nei motivi sostanziali). La Corte ha ritenuto che: (i) il primo sequestro del 5/5/2021 fosse di natura probatoria e che il successivo sequestro preventivo disposto dalla Corte d'appello fosse legittimo anche perché fondato su elementi di prova ulteriori e diversi; (ii) non sussisteva interesse all'impugnazione per Valter sul punto della restituzione qualora il denaro fosse riconosciuto del padre; (iii) le valutazioni del Tribunale sul possesso e sulla sproporzione erano motivate e non travisavano le prove prodotte; (iv) le censure sulla verbalizzazione e sugli accertamenti erano reiterative o mal poste e non dimostravano un pregiudizio effettivo alla difesa; (v) la controversia circa l'effettiva titolarità e l'eventuale necessità di provvedimenti esecutivi resta di competenza del giudice dell'esecuzione o, per la proprietà, del giudice civile secondo i casi. Inoltre, la Corte ha esentato i ricorrenti dal versamento alla Cassa delle ammende ma li ha condannati alle spese di giudizio per soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma penale relativa alla materia stupefacenti in base alla quale è stata confermata la condanna del figlio; contestualizza la rilevanza penale del fatto rispetto al sequestro disposto

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Ulteriore norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata nella sentenza di condanna, contestualizza l'ambito del reato che giustifica misure patrimoniali

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca per sproporzione e la presunzione che beni eccedenti i redditi leciti possano essere frutto di illecita attività; la Corte richiama che la valutazione di sproporzione e l'onere probatorio sono rilevanti nella decisione sul sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma collegata alle misure patrimoniali nel settore degli stupefacenti, citata in relazione alle finalità del sequestro e della confisca

  • art. 321, comma 3-bis c.p.p.

    Stabilisce la necessità di convalida da parte del GIP per il sequestro preventivo; la Corte ne usa la disciplina per distinguere i sequestri probatori da quelli preventivi

  • art. 263, commi 4 e 5 c.p.p.

    Norme che regolano i rimedi specifici avverso il sequestro probatorio; la Corte rileva che il difensore ha utilizzato i rimedi tipici, confermando la natura probatoria del primo sequestro

  • art. 323, comma 3 c.p.p.

    Prevede che gli effetti del sequestro permangono se è stata disposta la confisca; richiamata per spiegare la situazione procedurale residua dopo la definitività della sentenza di condanna

  • art. 324, comma 8 c.p.p.

    Regola la rimessione al giudice civile delle questioni sulla proprietà: il riesame decide incidentalmente ma deve rimettere al civile quando procede alla restituzione; la Corte precisa i limiti di tale rimessione

  • art. 354 e 355 c.p.p.

    Norme sulla verbalizzazione e sulla documentazione delle operazioni della polizia giudiziaria; citate nella censura del terzo ma la Corte ha ritenuto la contestazione reiterativa e non decisiva

  • art. 81 disp. att. c.p.p.

    Norma sulle modalità di verbalizzazione e materiale probatorio, richiamata tra le doglianze sulla correttezza formale delle operazioni di sequestro

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Limite al ricorso per cassazione circa vizi di motivazione: la Corte ricorda che contestazioni della motivazione non sono proponibili nel ricorso per Cassazione

  • art. 2 c.p.p.

    Sottolinea la natura incidentale e sommaria della cognizione del Tribunale del riesame sulle questioni di titolo e disponibilità dei beni

  • artt. 666, 667, comma 4, e 676 c.p.p.

    Norme indicate come competenti per colmare il vuoto decisionale residuo (giudice dell'esecuzione per revoca/restiutuzione o confisca definitiva)

Massime di principio

  • La qualificazione del sequestro (probatorio vs preventivo) dipende dalla forma e dai rimedi adottati: un sequestro disposto dal PM e rimediato ai sensi dell'art. 263 è probatorio; la mancata convalida ex art. 321 c.p.p. ostacola la qualifica preventiva.
  • Un nuovo sequestro preventivo può essere ordinato anche su beni già sottoposti a vincolo se si fonda su esigenze cautelari diverse o su elementi di prova nuovi e ulteriori rispetto al precedente provvedimento.
  • Nelle misure patrimoniali per confisca per sproporzione (art. 240-bis), l'accusa deve fornire elementi di sproporzione; poi grava sull'interessato l'onere di fornire giustificazioni sulla provenienza lecita, ma la valutazione del giudice di merito è vincolante salvo vizi di motivazione non sindacabili in Cassazione.
  • Il giudice del riesame ha una cognizione incidentale e sommaria della titolarità dei beni: non è obbligato a rinviare al giudice civile salvo che debba disporre la restituzione, nel qual caso la controversia di proprietà va rimessa al civile (art. 324, comma 8 c.p.p.).
  • Questioni formali sulla verbalizzazione delle operazioni (ad es. incompletezza del verbale) non determinano automaticamente inutilizzabilità degli atti; il difensore deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
  • Se dopo la condanna resta un provvedimento cautelare "in vita" occorre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca, la restituzione o la confisca definitiva: la Corte di legittimità non decide provvedimenti esecutivi in sede di controllo sulla legittimità cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.