Cassazione Penale, Sentenza n. 02336/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione di 53.100 euro in contanti. Valter Cesare contestava: (i) la violazione del principio del "giudicato cautelare" sostenendo che il precedente sequestro era probatorio e dunque non assoggettabile a nuovo sequestro preventivo; (ii) violazione del ne bis in idem rispetto a precedenti decisioni cautelari che avevano respinto la confisca; (iii) errata valutazione della sproporzione rispetto ai redditi leciti. Carmelo (padre), che rivendicava la titolarità del denaro come terzo, deduceva: (i) applicazione indebita della presunzione di illecita accumulazione a terzi; (ii) inadeguata verbalizzazione delle operazioni di rinvenimento e sequestro, con pregiudizio per la difesa; (iii) travisamento dei documenti bancari che dimostrerebbero la lecita provenienza; (iv) omissione di rimessione al giudice civile sulla controversia di proprietà (art. 324, comma 8 c.p.p.).
La decisione
Entrambi i ricorsi per cassazione sono stati dichiarati inammissibili o non ammessi: il ricorso di Valter Cesare è stato respinto (manifestamente infondato) e quello di Carmelo è stato dichiarato inammissibile (manifestamente infondato nei motivi sostanziali). La Corte ha ritenuto che: (i) il primo sequestro del 5/5/2021 fosse di natura probatoria e che il successivo sequestro preventivo disposto dalla Corte d'appello fosse legittimo anche perché fondato su elementi di prova ulteriori e diversi; (ii) non sussisteva interesse all'impugnazione per Valter sul punto della restituzione qualora il denaro fosse riconosciuto del padre; (iii) le valutazioni del Tribunale sul possesso e sulla sproporzione erano motivate e non travisavano le prove prodotte; (iv) le censure sulla verbalizzazione e sugli accertamenti erano reiterative o mal poste e non dimostravano un pregiudizio effettivo alla difesa; (v) la controversia circa l'effettiva titolarità e l'eventuale necessità di provvedimenti esecutivi resta di competenza del giudice dell'esecuzione o, per la proprietà, del giudice civile secondo i casi. Inoltre, la Corte ha esentato i ricorrenti dal versamento alla Cassa delle ammende ma li ha condannati alle spese di giudizio per soccombenza.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale relativa alla materia stupefacenti in base alla quale è stata confermata la condanna del figlio; contestualizza la rilevanza penale del fatto rispetto al sequestro disposto
Ulteriore norma del testo unico sugli stupefacenti richiamata nella sentenza di condanna, contestualizza l'ambito del reato che giustifica misure patrimoniali
Prevede la confisca per sproporzione e la presunzione che beni eccedenti i redditi leciti possano essere frutto di illecita attività; la Corte richiama che la valutazione di sproporzione e l'onere probatorio sono rilevanti nella decisione sul sequestro finalizzato alla confisca
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Norma collegata alle misure patrimoniali nel settore degli stupefacenti, citata in relazione alle finalità del sequestro e della confisca
Stabilisce la necessità di convalida da parte del GIP per il sequestro preventivo; la Corte ne usa la disciplina per distinguere i sequestri probatori da quelli preventivi
Norme che regolano i rimedi specifici avverso il sequestro probatorio; la Corte rileva che il difensore ha utilizzato i rimedi tipici, confermando la natura probatoria del primo sequestro
Prevede che gli effetti del sequestro permangono se è stata disposta la confisca; richiamata per spiegare la situazione procedurale residua dopo la definitività della sentenza di condanna
Regola la rimessione al giudice civile delle questioni sulla proprietà: il riesame decide incidentalmente ma deve rimettere al civile quando procede alla restituzione; la Corte precisa i limiti di tale rimessione
Norme sulla verbalizzazione e sulla documentazione delle operazioni della polizia giudiziaria; citate nella censura del terzo ma la Corte ha ritenuto la contestazione reiterativa e non decisiva
Norma sulle modalità di verbalizzazione e materiale probatorio, richiamata tra le doglianze sulla correttezza formale delle operazioni di sequestro
Limite al ricorso per cassazione circa vizi di motivazione: la Corte ricorda che contestazioni della motivazione non sono proponibili nel ricorso per Cassazione
Sottolinea la natura incidentale e sommaria della cognizione del Tribunale del riesame sulle questioni di titolo e disponibilità dei beni
artt. 666, 667, comma 4, e 676 c.p.p.
Norme indicate come competenti per colmare il vuoto decisionale residuo (giudice dell'esecuzione per revoca/restiutuzione o confisca definitiva)
Massime di principio
- La qualificazione del sequestro (probatorio vs preventivo) dipende dalla forma e dai rimedi adottati: un sequestro disposto dal PM e rimediato ai sensi dell'art. 263 è probatorio; la mancata convalida ex art. 321 c.p.p. ostacola la qualifica preventiva.
- Un nuovo sequestro preventivo può essere ordinato anche su beni già sottoposti a vincolo se si fonda su esigenze cautelari diverse o su elementi di prova nuovi e ulteriori rispetto al precedente provvedimento.
- Nelle misure patrimoniali per confisca per sproporzione (art. 240-bis), l'accusa deve fornire elementi di sproporzione; poi grava sull'interessato l'onere di fornire giustificazioni sulla provenienza lecita, ma la valutazione del giudice di merito è vincolante salvo vizi di motivazione non sindacabili in Cassazione.
- Il giudice del riesame ha una cognizione incidentale e sommaria della titolarità dei beni: non è obbligato a rinviare al giudice civile salvo che debba disporre la restituzione, nel qual caso la controversia di proprietà va rimessa al civile (art. 324, comma 8 c.p.p.).
- Questioni formali sulla verbalizzazione delle operazioni (ad es. incompletezza del verbale) non determinano automaticamente inutilizzabilità degli atti; il difensore deve dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa.
- Se dopo la condanna resta un provvedimento cautelare "in vita" occorre rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca, la restituzione o la confisca definitiva: la Corte di legittimità non decide provvedimenti esecutivi in sede di controllo sulla legittimità cautelare.
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