Cassazione Civile, Ordinanza n. 32704/2022 del 07/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di una copia informale di un assegno, il cui originale risultava sequestrato in sede penale. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione del debitore e revocato il decreto, ritenendo che il sequestro penale inibisse la circolazione del titolo e rendesse inesigibile il credito. In appello il creditore sosteneva che non poteva produrre il dissequestro perché il titolo era stato acquisito dalla Procura, che l'assegno conservava efficacia quanto meno come promessa di pagamento e che i pagamenti parziali effettuati dal debitore dimostravano il riconoscimento del debito; inoltre affermava che, quale giratario, poteva agire contro il girante a prescindere dal sequestro, e che la domanda monitoria poteva fondarsi anche sulla prova scritta del rapporto sottostante. La Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., rilevando che erano stati introdotti motivi e una causa petendi nuovi rispetto al primo grado e che, in ogni caso, mancava la prova della circolazione del titolo, essendo il titolo sequestrato e non essendo il resistente suo girante diretto. Avverso tale ordinanza il creditore proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione delle norme sul procedimento monitorio e sulla prova del credito, e violazione degli artt. 1988 ss. c.c. per l'asserita opponibilità delle eccezioni al giratario e per l'efficacia della copia del titolo quale promessa di pagamento e prova scritta del rapporto causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'oggetto dell'impugnazione era l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame per manifesta infondatezza ex art. 348-bis c.p.c.; pertanto, secondo il principio richiamato da Cass., S.U., n. 1914/2016, il ricorso per cassazione contro tale ordinanza è esperibile solo se si deduce che il modello procedimentale sia stato utilizzato fuori dai casi consentiti dalla legge, cioè con una specifica censura di error in procedendo. Nel caso concreto il ricorrente non aveva denunciato la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. né aveva sostenuto che l'ordinanza fosse stata pronunciata al di fuori dei presupposti legali. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamati dal ricorrente come base del procedimento monitorio e della legittimità del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'efficacia della promessa di pagamento e l'inopponibilità di alcune eccezioni al giratario dell'assegno.
"fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta"
consente al giudice d'appello di dichiarare inammissibile il gravame per manifesta infondatezza nel merito, con ordinanza succintamente motivata.
consente l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis, anche con rinvio agli atti di causa e ai precedenti conformi.
richiamato per affermare che, in caso di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato per escludere, in linea generale, l'impugnabilità in cassazione dell'ordinanza ex art. 348-bis, salvo errori procedurali nei casi di utilizzo fuori dai presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la quantificazione del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'ordinanza d'appello resa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non è normalmente impugnabile con ricorso per cassazione; il controllo di legittimità è ammissibile solo se si deduce che il meccanismo processuale sia stato utilizzato fuori dei casi consentiti dalla legge.
- Quando il ricorso per cassazione ha ad oggetto l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e non la sentenza di primo grado, il ricorrente deve denunciare specificamente la violazione degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. oppure un error in procedendo nella scelta del rito decisionale.
- La mera critica al merito della decisione di secondo grado non è sufficiente a superare la preclusione all'impugnazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., se non è messo in discussione il corretto uso del modello processuale.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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