Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46390/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare nell'ambito di un'indagine per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Due erano i motivi principali: (1) illegittimità e vizio di motivazione per mancata indicazione nelle ordinanze delle modalità di decriptazione, acquisizione e traduzione delle conversazioni intercettate sulla piattaforma criptata Sky-ECC tramite ordine europeo di indagine; la difesa denunciava violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, carenza della catena di custodia, utilizzo improprio della qualificazione del materiale come documento ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. e richiamava profili di violazione degli artt. 8 e 47 CDFUE e dell'art. 8 CEDU; (2) vizio di motivazione e insufficiente certezza dell'identificazione dell'indagato come utilizzatore del device criptato, dato che la comparazione delle celle e degli agganci non sarebbe stata continua né coincidente temporaneamente con gli episodi contestati, e pertanto la sovrapposizione spaziale/temporale non sarebbe dimostrata con certezza (la difesa richiamava giurisprudenza che ridimensiona il valore probatorio dell'abbinamento alle celle).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'argomentazione generica: la difesa non ha indicato in quali aspetti concreti la mancata rivelazione della metodologia francese avesse causato un pregiudizio determinante ai diritti di difesa, e la questione della natura giuridica del materiale acquisito è stata trattata in termini vaghi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'ordinanza genetica e l'atto di riesame avessero fornito adeguata motivazione circa l'attribuzione dei PIN agli utenti (elementi oggettivi come date di nascita, fotografie, località, legami, e la coincidenza di spostamenti documentata in un episodio specifico), nonché l'enorme dato quantitativo di migliaia di eventi di compatibilità (nel provvedimento indicati come 6835) a sostegno della identificazione; perciò la Corte ha considerato la motivazione non incompleta né manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 09/11/1990, n. 309

    Norma sostanziale alla base dell'accusa (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato in tema di motivazione; la Corte ha censurato l'argomentazione difensiva come generica e non specifica rispetto ai presunti vizi di motivazione.

  • art. 273, comma 1-bis c.p.p.

    Norma richiamata nel contestare la motivazione e la qualificazione probatoria degli elementi informatici; la Corte ha ritenuto l'eccezione non sviluppata in modo adeguato.

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Richiamata fra le norme di riferimento per le censure, con valutazione della Corte sulla genericità delle doglianze difensive.

  • artt. 266, 267, 268 e 191 c.p.p.

    Richiamati nel contesto delle censure sulla utilizzabilità degli atti e delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le doglianze in relazione a tali disposizioni non fossero adeguatamente specificate.

  • art. 234-bis c.p.p.

    Disciplina dell'acquisizione di documenti informatici; la difesa contestava la qualificazione del materiale acquisito, ma la Corte ha ritenuto la questione evocata in termini vaghi e non decisiva per il ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa; la Corte ha osservato che l'assunto difensivo circa la lesione di detta garanzia era generico e privo di specificazione su come fosse concretamente pregiudicato.

  • art. 8 e art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Invocate dalla difesa (diritto all'accesso ai dati e rimedi efficaci); la Corte ha ritenuto la richiamata normativa non utilmente applicata senza indicazioni concrete sul pregiudizio derivante dall'o.e.i.

  • art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato in relazione all'apposizione del segreto di Stato; la Corte ha ritenuto la censura non positivamente dimostrata in modo specifico.

  • d.lgs. 07/03/2005, n. 82, art. 1 lett. i-quater e i-quinquies

    Definizioni di copia e duplicato informatico richiamate dalla difesa; la Corte osserva che tali riferimenti sono stati utilizzati in modo generico senza sviluppare una critica tecnica fondata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma (3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La mera allegazione generica di violazioni procedurali relative a modalità tecniche di acquisizione/decriptazione di dati ricevuti via o.e.i. non basta: la difesa deve specificare in che modo concreto la mancanza di informazioni ha pregiudicato l'esercizio del contraddittorio e dei diritti di difesa.
  • Quando i dati informatici provengono da autorità di altro Stato tramite ordine europeo di indagine, il principio della reciproca fiducia tra Stati membri può limitare l'obbligo di divulgazione di dettagli tecnici, salvo che la difesa dimostri rilevanti pregiudizi concreti.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del materiale digitale (documento vs. atto processuale) richiedono un'analisi tecnica e giuridica approfondita: argomentazioni generiche non ottengono accoglimento.
  • L'identificazione di un soggetto tramite comparazione di dati di telefonia (cell-site) può essere valutata come elemento indiziante anche se non perfettamente coincidente in ogni evento, ma occorre che emergano elementi oggettivi chiari, precisi e concordanti che rendano l'attribuzione ragionevole e non meramente equivoca.
  • Un consistente dato quantitativo di compatibilità (migliaia di eventi) può rafforzare la valutazione indiziaria dell'identificazione, purché corredato da elementi oggettivi aggiuntivi (date, foto, riferimenti biografici, episodi di spostamento coincidenti).
  • Esiste contrasto giurisprudenziale sulla natura e sul trattamento probatorio dei flussi di dati dinamici: in situazioni analoghe è opportuno presentare osservazioni tecniche, richieste istruttorie e verifiche concrete (es. catena di custodia, software forense, descrizione metodologica) per rendere efficace la contestazione.
  • Per contestare con successo misure cautelari fondate su prove informatiche, la difesa deve proporre censure specifiche e documentate (es. criticità puntuali nella trascrizione/traduzione, prove di alterazione o mancanza di catena di custodia) e non limitarsi a rilievi in termini generici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.