Cassazione Civile, Ordinanza n. 25638/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di due rapporti bancari: un conto corrente ordinario e un conto anticipi su fatture. Il tribunale, accogliendo l'opposizione proposta dai debitori e dai garanti, revocava il decreto per difetto di prova del credito, rilevando la mancata produzione di tutti gli estratti conto e dei contratti, oltre ai relativi affidamenti. In appello la banca censurava soprattutto la parte della decisione relativa al conto anticipi su fatture, sostenendo che la documentazione prodotta sin dal monitorio provasse integralmente an e quantum del credito; proponeva anche altri motivi. La cessionaria del credito ricorreva poi per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di fatti decisivi, erronea valutazione dei fatti e della fattispecie, e criticando la decisione di merito sulla base di una serie di documenti che, a suo dire, dimostravano la fondatezza del credito. I controricorrenti eccepivano l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi, fondata sul giudicato formatosi sulla qualificazione dell'unicità del conto corrente n. 6196.14, nel quale erano confluite anche le anticipazioni su fatture, e sulla conseguente insufficienza probatoria dovuta anche alla mancata impugnazione in appello della relativa statuizione di primo grado. Inoltre, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata reputata generica e non conforme al modello legale, perché si limitava a elencare documenti asseritamente trascurati senza indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risultava, il momento della sua discussione e la sua decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato solo come base della sentenza di primo grado resa in forma semplificata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera contestazione della valutazione delle prove o per l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto e la collocazione degli atti e documenti su cui fonda la censura.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura deve essere supportata dagli atti e documenti rilevanti, specificamente indicati e depositati.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo.
È richiamata per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- La deduzione dell'omesso esame di documenti è inammissibile se si risolve in una mera elencazione di atti senza indicare quale fatto storico decisivo ne risultava, dove e quando quel fatto sia stato discusso, e perché l'esame del documento avrebbe certamente portato a una decisione diversa.
- La censura di legittimità deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la doglianza investe un punto non decisivo o non impugna la statuizione che sorregge la decisione, il ricorso è inammissibile.
- L'omissione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La mancata impugnazione in appello di una statuizione di primo grado può consolidare il relativo accertamento e precluderne la contestazione in cassazione.
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