Cassazione Civile, Ordinanza n. 33898/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società cooperativa edilizia aveva affidato a un ingegnere l’incarico di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di tredici villette. Ritenendo che il professionista avesse tenuto condotte inadempienti, la cooperativa lo aveva convenuto in giudizio, insieme anche all’appaltatrice in un distinto giudizio poi riunito; nel corso delle cause era intervenuto volontariamente un socio della cooperativa. Separatamente, l’ingegnere aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il compenso professionale, opposto dalla cooperativa. Il Tribunale aveva rigettato le domande della cooperativa e del socio, aveva accolto solo parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo, revocando il monitorio ma condannando la cooperativa al pagamento di una somma minore, oltre spese e CTU. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., lamentando la riunione dei giudizi e la ricostruzione della responsabilità nell’alveo dell’art. 1699 c.c. anziché della responsabilità contrattuale, nonché l’affermazione di una carenza di propria legittimazione attiva; 2) nullità della sentenza/procedimento per errore di percezione della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., per il mancato esame delle conclusioni della consulenza tecnica di parte e per non avere la Corte disposto chiarimenti sul CTU; 3) violazione degli artt. 1218 e 2229 c.c., per avere la Corte ridotto solo in parte il compenso del professionista senza considerare che egli avrebbe redatto un mero progetto di massima e non un progetto cantierabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse e per assenza di autonomia, osservando che la decisione di merito era comunque resa sulle domande proposte dalla cooperativa; ha inoltre ritenuto corretta la considerazione della riunione dei giudizi quale potere discrezionale del giudice e non censurabile come tale, e ha richiamato il principio secondo cui la responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori, quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso al danno, trova fondamento nell’art. 2055 c.c. anche se uno dei responsabili risponde a titolo contrattuale. Il secondo motivo è stato reputato una sostanziale richiesta di riesame del materiale istruttorio, priva della specifica localizzazione degli atti e dei rilievi tecnici necessari, e comunque non idonea a veicolare un vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre è stata ribadita la necessità di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché meramente fattuale e non idoneamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto il progetto professionale non un semplice preliminare ma un elaborato completo e immediatamente cantierabile, coerente con la concessione edilizia rilasciata e con l’avvenuta realizzazione delle opere. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e all’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per il contumace intimato non costituito.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente applicabile; la Corte osserva che il tema della responsabilità per danni da costruzione si intreccia con la responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori, ma il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
Norma evocata nella sentenza di merito come riferimento giuridico della vicenda, ma la censura in cassazione è stata ritenuta inammissibile e non idonea a scalfire la ratio della decisione impugnata.
Il vincolo di responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori, quando i loro inadempimenti concorrono a causare il danno, trova fondamento in questa disposizione, applicabile anche se uno dei corresponsabili risponde a titolo contrattuale.
La sua violazione è stata dedotta per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza non ammissibile perché diretta in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro del primo e del terzo motivo, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non colpivano adeguatamente la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha riqualificato le doglianze come richieste di rivalutazione del merito, quindi inammissibili.
Richiamato dalla Corte come corretta via per censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ove effettivamente dedotto; nel caso concreto il motivo non era costruito in questi termini.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La Corte ha rilevato il difetto di specificità del ricorso, per mancata precisa indicazione e localizzazione degli atti e dei rilievi tecnici richiamati.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per contestare la quantificazione del compenso e la qualificazione dell’attività professionale; la doglianza è stata reputata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di prestazione del professionista; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La riunione di più giudizi connessi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, di regola, non è autonomamente censurabile in cassazione se la critica non incide sulla concreta ratio della decisione.
- La responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori può essere ricondotta all’art. 2055 c.c. quando gli inadempimenti di più soggetti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, anche se uno dei responsabili risponde a titolo contrattuale.
- In cassazione non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge o di nullità in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; per contestare un omesso esame occorre individuare uno specifico fatto storico decisivo e il relativo momento processuale in cui è stato introdotto.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati: la mancata precisa indicazione degli elementi processuali e delle contestazioni svolte determina inammissibilità.
- Per censurare efficacemente la quantificazione del compenso professionale o la qualificazione dell’opera eseguita occorre attaccare la ratio decidendi della sentenza di merito; la mera contrapposizione tra una tesi di parte e le conclusioni del giudice di merito non è sufficiente.
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