Cassazione Civile, Ordinanza n. 22410/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il consorzio ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda volta ad accertare che il proprio credito, pari a oltre 4,4 milioni di euro e derivante da forniture di cosce di suino e forme di formaggio eseguite tra ottobre 2012 e aprile 2013, fosse assistito da privilegio e comunque non fosse postergato. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'omologazione del concordato preventivo non producesse giudicato sul rango dei crediti e che, nel merito, le forniture integrassero un finanziamento soci rilevante ai sensi dell'art. 2467 c.c., essendo il consorzio socio di maggioranza e controllante della debitrice, consapevole del suo stato di crisi e persistendo nelle forniture nonostante un pregresso mancato pagamento di importi rilevanti. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione degli artt. 180 e 184 l. fall. per la pretesa impossibilità di riqualificare ex post il credito come postergato dopo l'omologazione del concordato; 2) e 3) violazione dell'art. 2467 c.c., dell'art. 2697 c.c., dell'art. 2729 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2 e 42 Cost., per avere la corte d'appello qualificato le forniture come finanziamento senza adeguato accertamento in concreto e contro la natura ordinaria delle forniture; 4) violazione degli artt. 2697 c.c., 101 e 115 c.p.c. e 111 Cost. per avere valorizzato la CTU di primo grado nonostante la dedotta nullità della consulenza per violazione del contraddittorio e del riparto dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con l'orientamento consolidato secondo cui, nella procedura di concordato, la verifica dei crediti avviene solo ai fini del voto e le contestazioni su esistenza, ammontare e rango vanno decise dal giudice ordinario. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché la Corte d'appello aveva motivato puntualmente la riconduzione delle forniture allo schema del finanziamento soci e le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo sia perché la questione della nullità della CTU era nuova, sia perché anche qui la doglianza tendeva a contestare le valutazioni di merito sulla crisi economico-finanziaria della società. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del privilegio invocato dal creditore nella domanda di concordato
richiamato per la postergazione del credito ritenuta dalla liquidazione
applicato dalla corte di merito per qualificare le forniture come finanziamento soci postergato
invocato per sostenere gli effetti dell'omologazione del concordato
invocato per sostenere gli effetti dell'omologazione del concordato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
richiamato nei motivi sul riparto dell'onere della prova
richiamato nei motivi sulle presunzioni e sulla ricostruzione dei fatti
richiamato nei motivi per censurare l'uso delle risultanze istruttorie
art. 2 Cost.
invocato nel secondo motivo
art. 42 Cost.
invocato nel secondo motivo
invocato nel quarto motivo per il contraddittorio
art. 111 Cost.
invocato nel quarto motivo per il giusto processo
richiamato per il deposito delle memorie in cassazione
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, la verifica dei crediti avviene soltanto ai fini del voto; l'omologazione non produce giudicato sull'esistenza, sull'ammontare o sul rango del credito, che possono essere ancora accertati dal giudice ordinario.
- La qualificazione di un'operazione come finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. può essere desunta da elementi fattuali sintomatici, quali il controllo del socio sulla società, la reiterazione delle forniture dopo mancati pagamenti e la consapevolezza dello stato di crisi della partecipata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo puntuale gli elementi fattuali decisivi.
- La censura di nullità della consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se la questione non risulta devoluta nei gradi di merito; inoltre, non può essere utilizzata per contestare indirettamente le valutazioni fattuali compiute dal giudice sulla base della CTU.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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