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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10549/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da un soggetto che, in base a un decreto del Tribunale emesso ai sensi dell'art. 7 l. n. 379/1967, rivendicava di essere subentrato nell'assegnazione di un podere già intestato al padre. Egli chiedeva: 1) l'accertamento della detenzione senza titolo, da parte di alcuni familiari del precedente assegnatario e di un terzo, di una porzione di fabbricato rurale e di un terreno; 2) la condanna al rilascio degli immobili; 3) il risarcimento del danno per l'indebito utilizzo dal 16.5.2012 fino al rilascio. I convenuti contestavano la domanda e proponevano riconvenzionalmente la nullità degli atti che avevano portato al riconoscimento del subentro, sostenendo che il titolare non avesse più, o non avesse mai avuto, la qualità di coltivatore diretto richiesta dalla legge. In appello, il proprietario lamentava anche l'omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello avversario e la mancata/errata valutazione della domanda risarcitoria; l'erede di uno dei convenuti insisteva per la caducazione degli atti amministrativi e notarili e per la mancata ammissione di prove orali; con ricorso successivo si contestava infine il provvedimento di correzione della sentenza che aveva ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili il primo e il quarto motivo del ricorso principale, perché il primo non riportava il contenuto dell'eccezione asseritamente non esaminata e il quarto non colpiva la ratio decidendi relativa alla posizione del soggetto evocato nel motivo. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, affermando che la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da occupazione senza titolo non può fondarsi sul solo automatismo del danno in re ipsa, ma richiede almeno allegazione specifica del pregiudizio e prova della sua concreta probabilità, mancante nel caso concreto. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, ritenendo coperto da giudicato il requisito soggettivo del coltivatore diretto in capo all'avente diritto al subentro, sicché non era più contestabile la validità del decreto ex art. 7 l. n. 379/1967; ha escluso anche la dedotta nullità per presupposizione, osservando che tale figura opera eventualmente sul piano della risoluzione e non può essere fatta valere da chi non sia parte del contratto. Infine, ha rigettato il ricorso successivo sulla correzione materiale, ribadendo che il giudice può ordinare d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale una volta rigettata la domanda stessa, senza necessità di una specifica richiesta di parte o di subordinare espressamente l'efficacia dell'ordine al passaggio in giudicato. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito introduttivo utilizzato per la domanda originaria di accertamento e rilascio.

  • art. 7 l. n. 379/1967

    disciplina i requisiti per il subentro nell'assegnazione del podere; una volta accertati e divenuto definitivo il decreto, le successive dichiarazioni hanno valore meramente ricognitivo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica riproduzione del contenuto dell'eccezione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello.

  • art. 278 c.p.c.

    la condanna generica richiede comunque allegazione/prova almeno sommaria dell'esistenza del danno.

  • artt. 2043 e segg. c.c.

    la pretesa risarcitoria è stata scrutinata alla luce dei principi sulla responsabilità aquiliana e sull'onere di allegare e provare il danno.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione esisteva ed era sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. n. 104/2010

    invocato per contestare la ritenuta intangibilità dell'atto amministrativo non impugnato tempestivamente.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sul requisito soggettivo ha impedito di riaprire la questione in sede successiva.

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità degli atti amministrativi e notarili; la Corte ha escluso il vizio in concreto.

  • artt. 16, 17 e 23 l. n. 230/1950

    richiamati dal ricorrente incidentale nel tentativo di sostenere la nullità degli atti impugnati.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato connessamente alla dedotta mancata ammissione/valutazione di prove orali.

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato connessamente alla dedotta mancata ammissione/valutazione di prove orali.

  • art. 287 c.p.c.

    il giudice del merito può correggere l'errore materiale; la correzione è stata ritenuta legittima.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare l'introduzione in appello della domanda di cancellazione della trascrizione; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 2668, comma 2, c.c.

    la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale può essere ordinata d'ufficio dal giudice che rigetta la domanda.

  • art. 2652 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità del passaggio in giudicato prima della cancellazione; la Corte ha chiarito che ciò discende dalla legge e riguarda l'esecuzione dell'ordine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di condanna generica al risarcimento del danno non può essere accolta sulla base del solo assunto che il danno da occupazione senza titolo esista sempre in re ipsa: è necessario che il danneggiato alleghi almeno in modo specifico quale pregiudizio abbia subito e che tale pregiudizio appaia quantomeno probabile, restando poi da provarne il quantum nel successivo giudizio.
  • In caso di occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario che chieda il risarcimento deve allegare la concreta perdita di godimento e lo specifico pregiudizio economico, mentre la mera contestazione del fatto da parte del convenuto sposta sull'attore l'onere di fornire prova anche presuntiva dei danni dedotti.
  • Quando una decisione amministrativa o giurisdizionale abbia definitivamente accertato la sussistenza di un requisito soggettivo per un subentro previsto dalla legge, tale accertamento non può essere rimesso in discussione attraverso impugnazioni collaterali degli atti successivi che si limitino a riprodurre dichiarazioni meramente ricognitive.
  • La figura della presupposizione non costituisce un autonomo vizio di invalidità del contratto, ma al più un rimedio che può condurre alla risoluzione; inoltre non è utilmente invocabile da chi non sia parte del rapporto contrattuale cui si riferisce.
  • Il giudice di merito, rigettando la domanda, può ordinare d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria una specifica domanda di parte o una statuizione espressa che subordini l'efficacia dell'ordine al passaggio in giudicato.
  • In sede di legittimità la censura per omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non riproduce, almeno nei tratti essenziali, il contenuto dell'eccezione asseritamente trascurata, impedendo il controllo sulla decisività della doglianza.
  • La deduzione di vizio motivazionale è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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