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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13766/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo ad accise sul gas naturale e da un atto di irrogazione sanzioni notificati a una società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, limitatamente alle sanzioni; in appello la CTR della Valle d'Aosta aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia l'appello incidentale della società, ritenendo che, in caso di tardivo versamento delle accise, trovasse applicazione soltanto l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), e non anche l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché la prima disposizione conterrebbe già la sanzione per il ritardato pagamento. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e/o errata applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 3 TUA, sostenendo che la CTR abbia erroneamente escluso la cumulabilità tra l'indennità di mora per il ritardato pagamento delle accise e la sanzione amministrativa tributaria generale. La società intimata non svolge difese in cassazione.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il cumulo tra indennità di mora e sanzione amministrativa. La causa viene decisa nel merito perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto: viene rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Le spese di lite di tutti i gradi sono compensate, in ragione dell'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali contrapposti sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge

  • art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997

    la sanzione amministrativa tributaria generale per l'omesso o ritardato versamento è ritenuta cumulabile con l'indennità di mora prevista dalla disciplina speciale sulle accise

  • art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995

    in tema di accise, l'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento hanno natura risarcitoria e autonoma, sicché sono cumulabili con la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997

Massime di principio

  • In materia di accise, il ritardato pagamento può legittimare il cumulo tra l'indennità di mora e degli interessi previsti dalla disciplina speciale e la sanzione amministrativa tributaria generale, poiché i due prelievi hanno funzione e natura diverse.
  • La somma dovuta a titolo di indennità di mora per ritardato pagamento delle accise ha natura risarcitoria e autonoma rispetto alla sanzione afflittiva, con conseguente non sovrapponibilità delle due misure.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso della parte contribuente.
  • La presenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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