Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09712/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno 2007 con cui l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente il reddito ai fini IRPEF e addizionali, applicando il redditometro ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando il possesso di due abitazioni a Roma, di un’autovettura utilitaria, di spese per incrementi patrimoniali relative all’acquisto di un complesso aziendale e di un fabbricato, nonché di contributi previdenziali. La contribuente aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di motivazione dell’atto, l’appartenenza a terzi di alcuni beni-indice e l’inefficacia di un provvedimento di adeguamento dei parametri del redditometro per incompetenza dell’organo emanante. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva confermato. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero state considerate le contestazioni sui beni-indice e sulle spese patrimoniali; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice non avesse posto a base della decisione i fatti non contestati e documentalmente provati; con il terzo ha dedotto l’omesso esame dell’eccezione relativa alla violazione dell’art. 5 del d.m. 10 settembre 1992 e dell’art. 23 Cost., nonché all’inefficacia del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2007 per incompetenza funzionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché formulati come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il previgente paradigma dell’"insufficiente motivazione", non più deducibile dopo la riforma del 2012, e perché comunque preclusi dall’art. 348-ter c.p.c. in presenza di doppia conforme: la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, e la ricorrente non aveva indicato differenze tra le due decisioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sull’art. 115 c.p.c. era in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se non nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o al di fuori dei limiti legali. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva correttamente esercitato il proprio apprezzamento, affermando che la contribuente non era riuscita a confutare tutti gli elementi indicativi della capacità contributiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancato deposito del controricorso da parte dell’Agenzia; è stato invece dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 commi 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973

    È la base normativa dell’accertamento sintetico mediante redditometro, applicato valorizzando beni e spese indice della capacità contributiva.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla motivazione dell’atto impositivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non più l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado siano fondati sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Richiede l’indicazione specifica degli atti e dei dati processuali posti a fondamento del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, anche ai fini della deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l’attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre è attività rimessa al giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 5 d.m. 10 settembre 1992

    La ricorrente lo invocava per contestare la validità dell’accertamento sintetico e dei parametri applicati.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità/inefficacia del provvedimento amministrativo che aveva adeguato i parametri del redditometro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione della disciplina generale sulla doppia conforme.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come mera denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduce l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali.
  • Nel giudizio tributario, il giudice può valutare liberamente anche i fatti non contestati o documentalmente allegati, senza essere vincolato a ritenerli automaticamente dimostrativi della fondatezza della pretesa di parte.
  • L’accertamento sintetico basato sul redditometro resta sorretto dalla valutazione complessiva degli elementi indiziari di capacità contributiva, la cui insufficienza può essere apprezzata dal giudice di merito ed è tendenzialmente insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.