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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29133/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento davanti al GIP del Tribunale di Enna era stata applicata all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688 di multa per cessione continuata di cocaina, con riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: da un lato, per la mancata applicazione dell'aumento di pena per la continuazione, pur espressamente contestata ai sensi dell'art. 81 c.p.; dall'altro, per l'omessa motivazione sulla derubricazione della fattispecie al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, nonostante l'imputazione riguardasse il comma 1. La difesa ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e, in subordine, che l'eventuale annullamento fosse limitato alla sola determinazione della pena, salvando l'accordo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nel patteggiamento, il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la legalità della pena concordata. Nel caso concreto, il Tribunale ha applicato la pena prevista per l'ipotesi autonoma di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 senza alcuna motivazione sulla ritenuta lieve entità, pur in presenza di imputazione ex comma 1; inoltre non ha effettuato l'aumento per la continuazione interna contestata, determinando così una pena illegale perché fissata al minimo edittale del comma 5 senza il necessario incremento. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna, in diversa composizione, per l'ulteriore corso, travolgendo l'intero accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento il giudice emette sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma deve controllare la legalità della pena e la correttezza dei presupposti giuridici dell'accordo

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tipizzati, tra cui l'erronea qualificazione del fatto e l'illegalità della pena

  • art. 81 c.p.

    la continuazione contestata impone che la pena complessiva comprenda l'aumento per i reati satellite e non resti al minimo edittale senza incremento

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma originariamente contestata per la cessione di cocaina

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi autonoma di reato, applicabile solo se il giudice motivi la ritenuta lieve entità del fatto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è deducibile l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena; il giudice deve dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui ritiene corretta la diversa qualificazione eventualmente adottata rispetto all'imputazione originaria.
  • La derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una motivazione, anche succinta, sulla concreta sussistenza dei presupposti dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; in mancanza, la decisione è affetta da violazione di legge.
  • Quando sia contestata la continuazione, il giudice deve determinare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la pena finale deve risultare complessivamente superiore al minimo edittale, altrimenti la sanzione è illegale.
  • Nel patteggiamento, l'accordo tra le parti è travolto se la pena è illegale o se la qualificazione giuridica adottata dal giudice non è sorretta da adeguata motivazione nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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