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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30921/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per più motivi: (1) nullità per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 20/10/2021 e per mancata concessione di un termine a difesa ex art. 108 c.p.p. in conseguenza della nomina tardiva del difensore; (2) violazione della disciplina emergenziale (art. 23 d.l. n.149/2020 e norme correlate) per aver celebrato il giudizio in forma cartolare nonostante l'imputato, detenuto, avesse tempestivamente richiesto tramite l'Ufficio Matricola (4/10/2021) la partecipazione a distanza mediante videoconferenza; la mancata attivazione del collegamento è stata equiparata all'omessa traduzione dell'imputato; (3) censura sul giudizio del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito i restanti motivi. Ha stabilito che la richiesta tempestiva dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza, anche se trasmessa personalmente tramite l'Ufficio Matricola e non attraverso il difensore, impedisce che il giudizio si celebri in forma cartolare; la mancata attivazione della videoconferenza, quando la richiesta era pervenuta in tempo utile (sedici giorni prima), integra una nullità assoluta paragonabile all'omessa traduzione. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. I motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla richiesta di un termine a difesa per la nomina tardiva del difensore; la Corte non ha ritenuto necessario decidere autonomamente sul punto perché ha accolto il motivo fondato relativo alla mancata partecipazione dell'imputato.

  • art. 23, d.l. n. 149/2020

    Norma emergenziale che equipara gli effetti della richiesta di discussione orale del difensore con la richiesta di partecipazione dell'imputato; la Corte interpreta la disciplina in senso favorevole alla tutela del diritto di partecipazione dell'imputato detenuto.

  • art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Prevede la possibilità di assicurare la partecipazione delle persone detenute mediante videoconferenza; la Corte ha ritenuto che la mancata attivazione dei mezzi di collegamento, pur esistente una richiesta tempestiva, sia equiparabile all'omessa traduzione e comporti nullità assoluta.

  • art. 146-bis, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Richiamato in relazione alle forme della partecipazione a distanza; usato dalla Corte come riferimento normativo per verificare la mancata annotazione della partecipazione a distanza nel verbale d'udienza.

  • art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Disposizione specifica sull'appello in periodo emergenziale: prevede che le udienze di appello si celebrino in camera di consiglio salvo richiesta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire da parte dell'imputato; la Corte la interpreta nel senso che la manifestazione tempestiva della volontà di comparire da parte dell'imputato impone l'applicazione del rito ordinario e l'attivazione dei mezzi necessari per la sua partecipazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010

    Principio consolidato secondo cui la mancata traduzione all'udienza d'appello dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina nullità assoluta e insanabile; la Corte di cassazione applica questo principio anche alla mancata attivazione della videoconferenza.

Massime di principio

  • Se un imputato detenuto manifesta tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza (anche mediante richiesta inoltrata tramite l'Ufficio Matricola), il giudizio di appello non può svolgersi in forma cartolare: la corte deve assicurare i mezzi per la partecipazione, ad esempio la videoconferenza.
  • La mancata attivazione dei collegamenti a distanza, quando la richiesta di partecipazione è pervenuta in tempo utile, è equiparabile all'omessa traduzione e comporta una nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza.
  • La forma con cui l'imputato esercita la richiesta di partecipazione non deve essere ingiustificatamente ostacolata: la manifestazione della volontà di comparire 'in qualsiasi modo' tempestiva è idonea a far valere il diritto di partecipazione.
  • In presenza di tale nullità assoluta, i censure sul merito (es. trattamento sanzionatorio o riconoscimento di attenuanti) vengono normalmente assorbite fino a quando il giudizio non sia regolarmente celebrato.
  • Per evitare rischi di nullità, le corti devono verificare d'ufficio la presenza o la reale attivazione dei collegamenti per i detenuti che hanno richiesto partecipazione a distanza e annotarlo nel verbale; i difensori dovrebbero comunque formalizzare tempestivamente le richieste nei modi previsti dalla normativa.

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