Cassazione Penale, Sentenza n. 30921/2022 del 10/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per più motivi: (1) nullità per il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 20/10/2021 e per mancata concessione di un termine a difesa ex art. 108 c.p.p. in conseguenza della nomina tardiva del difensore; (2) violazione della disciplina emergenziale (art. 23 d.l. n.149/2020 e norme correlate) per aver celebrato il giudizio in forma cartolare nonostante l'imputato, detenuto, avesse tempestivamente richiesto tramite l'Ufficio Matricola (4/10/2021) la partecipazione a distanza mediante videoconferenza; la mancata attivazione del collegamento è stata equiparata all'omessa traduzione dell'imputato; (3) censura sul giudizio del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito i restanti motivi. Ha stabilito che la richiesta tempestiva dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza, anche se trasmessa personalmente tramite l'Ufficio Matricola e non attraverso il difensore, impedisce che il giudizio si celebri in forma cartolare; la mancata attivazione della videoconferenza, quando la richiesta era pervenuta in tempo utile (sedici giorni prima), integra una nullità assoluta paragonabile all'omessa traduzione. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. I motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente in relazione alla richiesta di un termine a difesa per la nomina tardiva del difensore; la Corte non ha ritenuto necessario decidere autonomamente sul punto perché ha accolto il motivo fondato relativo alla mancata partecipazione dell'imputato.
art. 23, d.l. n. 149/2020
Norma emergenziale che equipara gli effetti della richiesta di discussione orale del difensore con la richiesta di partecipazione dell'imputato; la Corte interpreta la disciplina in senso favorevole alla tutela del diritto di partecipazione dell'imputato detenuto.
art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)
Prevede la possibilità di assicurare la partecipazione delle persone detenute mediante videoconferenza; la Corte ha ritenuto che la mancata attivazione dei mezzi di collegamento, pur esistente una richiesta tempestiva, sia equiparabile all'omessa traduzione e comporti nullità assoluta.
art. 146-bis, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
Richiamato in relazione alle forme della partecipazione a distanza; usato dalla Corte come riferimento normativo per verificare la mancata annotazione della partecipazione a distanza nel verbale d'udienza.
art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disposizione specifica sull'appello in periodo emergenziale: prevede che le udienze di appello si celebrino in camera di consiglio salvo richiesta di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire da parte dell'imputato; la Corte la interpreta nel senso che la manifestazione tempestiva della volontà di comparire da parte dell'imputato impone l'applicazione del rito ordinario e l'attivazione dei mezzi necessari per la sua partecipazione.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010
Principio consolidato secondo cui la mancata traduzione all'udienza d'appello dell'imputato detenuto che abbia tempestivamente manifestato la volontà di comparire determina nullità assoluta e insanabile; la Corte di cassazione applica questo principio anche alla mancata attivazione della videoconferenza.
Massime di principio
- Se un imputato detenuto manifesta tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza (anche mediante richiesta inoltrata tramite l'Ufficio Matricola), il giudizio di appello non può svolgersi in forma cartolare: la corte deve assicurare i mezzi per la partecipazione, ad esempio la videoconferenza.
- La mancata attivazione dei collegamenti a distanza, quando la richiesta di partecipazione è pervenuta in tempo utile, è equiparabile all'omessa traduzione e comporta una nullità assoluta e insanabile dell'udienza e della sentenza.
- La forma con cui l'imputato esercita la richiesta di partecipazione non deve essere ingiustificatamente ostacolata: la manifestazione della volontà di comparire 'in qualsiasi modo' tempestiva è idonea a far valere il diritto di partecipazione.
- In presenza di tale nullità assoluta, i censure sul merito (es. trattamento sanzionatorio o riconoscimento di attenuanti) vengono normalmente assorbite fino a quando il giudizio non sia regolarmente celebrato.
- Per evitare rischi di nullità, le corti devono verificare d'ufficio la presenza o la reale attivazione dei collegamenti per i detenuti che hanno richiesto partecipazione a distanza e annotarlo nel verbale; i difensori dovrebbero comunque formalizzare tempestivamente le richieste nei modi previsti dalla normativa.
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