Cassazione Penale, Sentenza n. 30923/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna (mesi 8 di reclusione) per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento aggravato e occupazione abusiva di edificio, eccependo: 1) la depenalizzazione o la rimodulazione normativa del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) intervenuta con il d.lgs. 15/01/2016 n.7 e con il d.l. 14/06/2019 n.53, sostenendo che i fatti ascritti (danneggiamento di edificio privato e fuori dalle ipotesi aggravate) non sarebbero più penalmente rilevanti; 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena (in particolare per Moschini Wilkinson), lamentando che non si sarebbe tenuto conto dello stato di incensuratezza e che la motivazione sarebbe generica e indifferenziata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione della modifica normativa dell'art. 635 c.p. non fosse stata dedotta nei gradi di merito: la rimodulazione normativa del 2016 ha depenalizzato solo alcune condotte legate a specifiche modalità/contesti (es. violenza/minaccia o danno in occasione di manifestazioni/public buildings) e richiede accertamenti di fatto non devoluti alla Cassazione; la successiva novella del 2019 non ha depenalizzato ma ha aggravato talune fattispecie. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato il motivo generico e non fondato: i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che gli imputati operassero in un contesto ideologicamente comune e pianificato, giustificando il diniego della sospensione condizionale per tutti senza che la Cassazione possa rileggerne i fatti. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) e e))
Norma richiamata per delineare i motivi di ricorso in cassazione e i relativi vizi prospettati (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 635 c.p.
"... in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall' articolo 331 ..."
La riformulazione del 2016 ha inserito elementi costitutivi (uso della violenza o della minaccia alla persona o il contesto di manifestazioni/edifici pubblici) che hanno ridisegnato l'ambito di rilevanza penale del danneggiamento; non si è trattato di una depenalizzazione totale ma di una selezione delle condotte ancora penalmente rilevanti
d.lgs. 15/01/2016, n. 7 (art. 2, comma 1, lett. I)
Ha riformulato l'art. 635 c.p. limitando la rilevanza penale ad alcune modalità e contesti del danneggiamento, con conseguente esclusione penale per le altre fattispecie che diventano materia di risarcimento civile
d.l. 14/06/2019, n. 53, conv. con L. 8/08/2019, n. 77
La novella del 2019 non ha depenalizzato i fatti commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, ma ha introdotto un aggravamento del trattamento sanzionatorio per tali ipotesi (pena autonoma più grave)
art. 633 c.p.
Norma relativa all'occupazione abusiva di edifici, accertata in capo ai ricorrenti (capo C)
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la liquidazione di una somma a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma liquidando euro 3.000 ciascuno
artt. 606 (comma 3) e 609 (comma 2) c.p.p.
Richiamati dalla giurisprudenza per il principio secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate in appello salvo eccezioni; tale principio giustifica l'inammissibilità delle questioni di diritto che richiedono accertamento di fatto non devoluto al giudice di legittimità
Massime di principio
- Non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di diritto la cui soluzione richiede valutazioni di fatto non affrontate nei gradi di merito: bisogna proporle già in appello
- La modifica normativa che rimodula una fattispecie (parziale depenalizzazione) richiede l'accertamento concreto delle modalità di fatto per verificare l'applicabilità della nuova disciplina; tale accertamento spetta ai giudici di merito, non alla Cassazione
- Le novità normative che aboliscano totalmente un reato o introducano una disciplina più favorevole possono, in casi particolari, essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado, ma la situazione cambia se la modifica è parziale e richiede verifiche di fatto
- Imputazioni collettive o azioni pianificate possono giustificare, se provate, un trattamento uniforme da parte del giudice di merito (es. diniego della sospensione condizionale); la Cassazione non procede a una riconsiderazione dei fatti per sostituirsi al giudice di merito
- I motivi generici, indifferenziati o privi di specifiche allegazioni non sono idonei a far accogliere il ricorso in Cassazione e possono comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente
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