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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30923/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna (mesi 8 di reclusione) per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento aggravato e occupazione abusiva di edificio, eccependo: 1) la depenalizzazione o la rimodulazione normativa del reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) intervenuta con il d.lgs. 15/01/2016 n.7 e con il d.l. 14/06/2019 n.53, sostenendo che i fatti ascritti (danneggiamento di edificio privato e fuori dalle ipotesi aggravate) non sarebbero più penalmente rilevanti; 2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena (in particolare per Moschini Wilkinson), lamentando che non si sarebbe tenuto conto dello stato di incensuratezza e che la motivazione sarebbe generica e indifferenziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione della modifica normativa dell'art. 635 c.p. non fosse stata dedotta nei gradi di merito: la rimodulazione normativa del 2016 ha depenalizzato solo alcune condotte legate a specifiche modalità/contesti (es. violenza/minaccia o danno in occasione di manifestazioni/public buildings) e richiede accertamenti di fatto non devoluti alla Cassazione; la successiva novella del 2019 non ha depenalizzato ma ha aggravato talune fattispecie. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato il motivo generico e non fondato: i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che gli imputati operassero in un contesto ideologicamente comune e pianificato, giustificando il diniego della sospensione condizionale per tutti senza che la Cassazione possa rileggerne i fatti. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e ciascuno al versamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) e e))

    Norma richiamata per delineare i motivi di ricorso in cassazione e i relativi vizi prospettati (violazione di legge e vizio di motivazione)

  • art. 635 c.p.

    "... in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall' articolo 331 ..."

    La riformulazione del 2016 ha inserito elementi costitutivi (uso della violenza o della minaccia alla persona o il contesto di manifestazioni/edifici pubblici) che hanno ridisegnato l'ambito di rilevanza penale del danneggiamento; non si è trattato di una depenalizzazione totale ma di una selezione delle condotte ancora penalmente rilevanti

  • d.lgs. 15/01/2016, n. 7 (art. 2, comma 1, lett. I)

    Ha riformulato l'art. 635 c.p. limitando la rilevanza penale ad alcune modalità e contesti del danneggiamento, con conseguente esclusione penale per le altre fattispecie che diventano materia di risarcimento civile

  • d.l. 14/06/2019, n. 53, conv. con L. 8/08/2019, n. 77

    La novella del 2019 non ha depenalizzato i fatti commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, ma ha introdotto un aggravamento del trattamento sanzionatorio per tali ipotesi (pena autonoma più grave)

  • art. 633 c.p.

    Norma relativa all'occupazione abusiva di edifici, accertata in capo ai ricorrenti (capo C)

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la liquidazione di una somma a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma liquidando euro 3.000 ciascuno

  • artt. 606 (comma 3) e 609 (comma 2) c.p.p.

    Richiamati dalla giurisprudenza per il principio secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate in appello salvo eccezioni; tale principio giustifica l'inammissibilità delle questioni di diritto che richiedono accertamento di fatto non devoluto al giudice di legittimità

Massime di principio

  • Non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni di diritto la cui soluzione richiede valutazioni di fatto non affrontate nei gradi di merito: bisogna proporle già in appello
  • La modifica normativa che rimodula una fattispecie (parziale depenalizzazione) richiede l'accertamento concreto delle modalità di fatto per verificare l'applicabilità della nuova disciplina; tale accertamento spetta ai giudici di merito, non alla Cassazione
  • Le novità normative che aboliscano totalmente un reato o introducano una disciplina più favorevole possono, in casi particolari, essere rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado, ma la situazione cambia se la modifica è parziale e richiede verifiche di fatto
  • Imputazioni collettive o azioni pianificate possono giustificare, se provate, un trattamento uniforme da parte del giudice di merito (es. diniego della sospensione condizionale); la Cassazione non procede a una riconsiderazione dei fatti per sostituirsi al giudice di merito
  • I motivi generici, indifferenziati o privi di specifiche allegazioni non sono idonei a far accogliere il ricorso in Cassazione e possono comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente

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