Cassazione Penale, Sentenza n. 30920/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente (parte civile) denunciava il vizio della motivazione per travisamento della prova documentale e dichiarativa da parte della Corte d'Appello di Salerno: sosteneva che la sentenza impugnata aveva errato nel confermare le assoluzioni di diversi imputati nonostante, a suo dire, la denuncia-querela fosse manifestamente falsa per alcuni (perché quei lavoratori non avevano la vicenda processuale descritta) e per altri l'appello avrebbe dovuto essere accolto in quanto le comunicazioni dell'esito del giudizio e le richieste di pagamento degli onorari (raccomandate e fax) erano avvenute in tempi incompatibili con la scadenza dei termini di impugnazione. Denunciava inoltre che la Corte d'Appello non avrebbe correttamente valutato la controdenuncia dell'avvocato Savino e non avrebbe considerato documenti (fax, raccomandate) che comprovavano la sua ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una mera richiesta di riconsiderazione dei fatti e della valutazione delle prove riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità; ha rilevato la genericità e la mancanza di specificità delle censure (assenza di indicazione puntuale delle date di pubblicazione delle sentenze, delle ricevute A/R, del contenuto delle missive e della correlazione di tali elementi con il computo dei termini di impugnazione). Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di doppia conforme (conferma di merito), è inammissibile dedurre in Cassazione un travisamento della prova che non sia stato specificamente dedotto in appello. Ha confermato che la valutazione della sufficienza di comunicazioni inviate al sindacato (fax) rispetto a comunicazioni personali è di merito. In conseguenza ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137
Citato in relazione al deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; usato per indicare il riferimento formale al deposito degli atti da parte del PM
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammessi nel ricorso (limiti di deduzione), ossia per l'ambito di impugnazione consentito
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che in caso di doppia conforme è inammissibile il motivo fondato sul travisamento della prova dedotto per la prima volta in Cassazione; impedisce una rilettura dei fatti non sollevata anteriormente
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla causa di inammissibilità per aspecificità del motivo: il ricorso non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato e deve essere specifico nelle censure
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i rilievi di fatto e la valutazione della prova sono competenza del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo errori di diritto o vizi motivazionali specifici.
- In presenza di decisioni conformi (tribunale e corte d'appello), è molto difficile ottenere l'accoglimento in Cassazione con un motivo basato sul presunto travisamento della prova, soprattutto se tale motivo non è stato specificamente sviluppato in appello.
- Per contestare con successo in sede di legittimità presunte errate valutazioni probatorie occorre che in sede di merito (appello) siano state dedotte e documentate in modo preciso le date rilevanti, le modalità e il contenuto delle comunicazioni (es. date di pubblicazione delle sentenze, ricevute A/R, testo delle lettere), e che si indichi con chiarezza quale elemento probatorio sarebbe stato omesso o valutato male.
- Comunicazioni inviate a un sindacato (fax, avvisi generici) sono generalmente considerate insufficienti a dimostrare la ricezione personale da parte del singolo lavoratore; per provare la tempestività di una comunicazione è preferibile produrre ricevute personali o A/R intestate al destinatario.
- Se si vuol contestare un travisamento probatorio, nel ricorso per cassazione bisogna indicare esattamente quali elementi documentali sarebbero stati ignorati o fraintesi e in che modo ciò avrebbe inciso sulla decisione; le censure generiche o non correlate alle argomentazioni del giudice sono inammissibili.
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