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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30925/2022 del 10/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per trasporto di 2,325 kg di cocaina (art. 110 cod. pen. e art. 73 D.P.R. n. 309/90) deducendo: 1) incompetenza territoriale (sostenendo che l'inizio della condotta si fosse avuto nel circondario di Torre Annunziata per l'acquisto/occultamento dell'autovettura); 2) vizi di motivazione nella valutazione della prova indiziaria (mancato esame puntuale dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi ex art. 192 c.p.p.); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Aquino Giovanni (per presunta posizione di indagato) ai sensi dell'art. 63, comma 2 c.p.p.; 4) vizi nella motivazione circa la ritenuta recidiva (presunta discordanza con il casellario e insufficiente relazione fra precedenti e reato attuale); 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, imputata alla motivazione fondata sulla recidiva. Sono stati anche depositati motivi aggiunti in relazione ai primi punti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale a favore dell'autorità di Napoli (in reati di trasporto, reato permanente, quando è ignoto il luogo di inizio conta il luogo in cui è stato accertato il possesso/corpus), ha escluso censure utili sulla valutazione degli indizi per genericità del motivo (ricorso non indica specifiche violazioni della motivazione impugnata), ha ritenuto indeducibile in sede di legittimità la questione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste per mancata adeguata deduzione, ha confermato la legittimità della motivazione circa l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. È stata quindi confermata la condanna di merito (pena di 10 anni di reclusione, multa di Euro 40.000 e misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3) e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato, richiamata in relazione alla partecipazione contestata fra Immmobile e il complice.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina attività di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la Corte richiama che il reato di trasporto è reato permanente e strettamente connesso alla disponibilità della sostanza.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento formale della censura per violazione di legge processuale dedotta dal ricorrente; la Corte rileva la genericità e l'inammissibilità del motivo.

  • art. 8, comma 3 e art. 24, comma 1 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella discussione sulla competenza territoriale; la Corte evidenzia che, in mancanza di certezza sull'inizio dell'azione, va applicato il criterio del luogo in cui si è accertato il possesso del corpus del reato.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri residuali di competenza territoriale; utilizzata per determinare il giudice competente quando l'inizio della consumazione non è noto.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio che gli indizi devono essere valutati nella loro gravità, precisione e concordanza; la Corte richiama il parametro ma giudica il motivo generico perché non indica quali specifici passaggi motivazionali siano viziati.

  • art. 63, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone sottoposte a indagini; la Corte ritiene la doglianza non dedotta utilmente in cassazione e comunque valutabile in sede di merito.

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Limite all'ammissibilità di deduzioni in cassazione su materie già decise in sede di appello non adeguatamente contestate; la Corte ha richiamato questo principio rispetto all'eccezione sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni.

  • art. 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato i presupposti e motivato il diniego in relazione alla prognosi negativa e alla propensione a delinquere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata al ricorrente.

Massime di principio

  • In reati permanenti come il trasporto di stupefacenti, se è ignoto il luogo di inizio della condotta, la competenza territoriale può essere individuata nel luogo in cui è stato accertato il possesso o è stato rinvenuto il "corpus" della sostanza.
  • La Corte di cassazione non è sede per un nuovo esame del merito probatorio: i motivi che contestano la valutazione degli indizi devono indicare con precisione quali passaggi motivazionali siano viziati; altrimenti il ricorso è generico e inammissibile.
  • Le dichiarazioni rese da persone che risultino anche indagate non sono automaticamente inutilizzabili: l'applicabilità dell'art. 63 c.p.p. dipende dalle garanzie processuali e dalla concreta posizione dell'autore delle dichiarazioni, questione sostanzialmente di merito.
  • L'applicazione della recidiva facoltativa richiede motivazione, ma questa può essere anche sintetica: il giudice può farne discendere la sussistenza con riferimento alla gravità del fatto, alla quantità di droga e ai precedenti, purché emerga una valutazione logica della pericolosità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e può essere sindacato in cassazione soltanto per vizio di illogicità manifesta.
  • Ricorsi generici o che prospettano scenari alternativi privi di elementi oggettivi rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche (spese e ammende).

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