Cassazione Penale, Sentenza n. 30924/2022 del 10/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello contestando in particolare: 1) l'attendibilità della testimonianza del maresciallo-capo Michele Grassi che avrebbe assistito al conteggio di banconote da parte dell'imputato (sostenendo l'inverosimiglianza della vicenda, la mancata contestazione/arresto e l'omesso sequestro del denaro) e denunciando l'omesso esame di prove favorevoli (testi Matteo Giuliani e Repiccioli Alberto e la direttrice Antonella Guerri) ritenute idonee a dimostrare la mancata trasmissione delle pratiche all'Ufficio Controlli; 2) errori e vizio di motivazione nella determinazione degli aumenti di pena per continuazione nei reati cosiddetti "satellite". Inoltre ha dedotto che, privando il processo della testimonianza chiave, le rimanenti prove sarebbero viziati dal fenomeno della circolarità delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure comportassero una rivalutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità in assenza di vizi logico-formali della motivazione. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità dei giudici di merito circa la testimonianza del maresciallo Grassi e le altre prove (intercettazioni, dichiarazioni dei coimputati e delle persone offese), ritenendo infondate le obiezioni sulla mancata trasmissione delle pratiche e sulla presunta circolarità probatoria. Ha altresì ritenuto congrua e adeguatamente motivata la quantificazione degli aumenti di pena per continuazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non ha liquidato spese in favore della parte civile (Agenzia delle Entrate) per la tardività del deposito delle sue conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n.176).
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma da versare; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando una somma di 3.000 euro.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito delle conclusioni scritte
Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni scritte nella fase emergenziale; la Corte ha escluso la rituale costituzione della parte civile (Agenzia delle Entrate) e quindi la liquidazione delle spese in suo favore per il deposito oltre il termine.
principio di diritto della Cassazione (giurisprudenza consolidata)
Il giudice di legittimità non può procedere a nuova valutazione del merito delle prove o sostituirsi al giudice del merito salvo vizi logico-formali della motivazione; le contestazioni che richiedono una ri-valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione la valutazione di attendibilità delle prove fatta dai giudici di merito: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle stesse risultanze sono spesso inammissibili.
- La mancata contestazione in flagranza, l'assenza di sequestro o l'omesso arresto non determinano automaticamente l'inattendibilità di una testimonianza; occorre dimostrare un palese contrasto logico nella motivazione che ne abbia omesso la valutazione.
- Per far valere la tesi della "circolarità delle prove" è necessario mostrare concretamente che tutte le dichiarazioni rilevanti dipendono l'una dall'altra senza riscontri indipendenti; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- Le decisioni sulla determinazione degli aumenti di pena per continuazione richiedono che la motivazione sia specifica e proporzionata alla gravità e alla pervasività del sistema criminoso; contestazioni vaghe sulla quantificazione sono difficilmente accolte in Cassazione.
- Le parti civili e i difensori devono rispettare i termini per il deposito delle conclusioni scritte previsti dalla normativa (anche emergenziale); la tardività può comportare la mancata costituzione rituale e la perdita della liquidazione delle spese a proprio favore.
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