Cassazione Penale, Sentenza n. 30927/2022 del 10/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di grammi 101,8 di cannabis). Il ricorrente ha dedotto, in cassazione, l'omessa notifica del decreto di citazione in appello (contestando la validità dell'elezione di domicilio e la notifica presso diverso domicilio/avvocato) e l'omessa traduzione della sentenza di primo grado nella lingua a lui conosciuta (arabo), sostenendo che tali vizi avrebbero pregiudicato il diritto di difesa e la possibilità di proporre impugnazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero indeducibili in cassazione perché non tempestivamente sollevate in sede di appello (o nella prima occasione utile). Ha confermato il principio secondo cui le nullità relative alla notifica effettuata presso il difensore o all'omessa traduzione sono, di regola, nullità di ordine generale a regime intermedio soggette a sanatoria se non tempestivamente eccepite e se non hanno impedito la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. La Corte ha altresì ricordato che l'omessa traduzione della sentenza influisce sull'efficacia (sospensione dei termini di impugnazione) e non sulla validità dell'atto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
Norma sostanziale che punisce la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; nella vicenda è il titolo di reato per cui è stata pronunciata la condanna.
Regola le modalità di notificazione all'imputato e l'obbligo di informazione in caso di elezione di domicilio; la Corte ha rilevato che eventuali violazioni devono essere tempestivamente eccepite poiché danno luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta a sanatoria se non hanno pregiudicato la conoscenza dell'atto.
art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare al difensore di fiducia; la giurisprudenza richiamata afferma che la notificazione al difensore può essere idonea a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato e la relativa nullità è deducibile solo tempestivamente.
Disciplina l'obbligo di traduzione della sentenza per l'imputato alloglotto; la Corte ha ribadito che l'omessa traduzione incide sull'efficacia dell'atto (sospende i termini di impugnazione) e non sulla sua validità, quindi non integra di per sé una nullità insanabile se non tempestivamente dedotta.
Richiamata nella giurisprudenza per distinguere le ipotesi di nullità assoluta (quando la notificazione è omessa o inidonea a determinare la conoscenza) dalle violazioni meramente formali che possono essere sanate.
art. 184, art. 183, art. 182, art. 180 cod. proc. pen.
Norme richiamate a proposito delle sanatorie e dei termini di deducibilità delle nullità; indicano i meccanismi con cui alcune nullità possono essere sanate e i termini/processi per eccepirle.
Norma procedurale richiamata nel contesto delle garanzie processuali; la Corte ha esaminato le censure procedurali alla luce dei presupposti di deducibilità e del concreto pregiudizio.
Richiamata in relazione ai mezzi di impugnazione e ai vizi di motivazione; la Corte ha valutato le questioni processuali secondo i criteri di rilevanza sulla decisione.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non ricorresse violazione quando non vi è stato concreto pregiudizio alla conoscenza del procedimento.
art. 6 CEDU
Diritto al giusto processo europeo; invocato ma ritenuto non violato in assenza di pregiudizio effettivo alla difesa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per spese e somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso in cassazione inammissibile.
Massime di principio
- Le censure relative a notifiche e traduzioni devono essere eccepite tempestivamente (nella prima occasione utile, di norma in sede di appello); se non dedotte diventano indeducibili in cassazione.
- La notificazione al difensore di fiducia, sebbene diversa dalla notificazione personale, può essere efficace quando il rapporto difesa-assistito sia tale da garantire la conoscenza dell'atto; la relativa nullità è di regime intermedio e soggetta a sanatoria se non ha impedito la conoscenza dell'atto.
- L'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato incide sull'efficacia (sospensione dei termini di impugnazione) e non sulla validità dell'atto: non determina automaticamente l'annullamento se non provato il concreto pregiudizio o se non tempestivamente dedotta.
- Le eccezioni nuove introdotte direttamente in cassazione rispetto a quanto dedotto in sede di gravame sono in genere inammissibili; occorre attenersi ai motivi effettivamente proposti nelle fasi processuali precedenti.
- La regolare ricezione della notificazione via PEC e la prova di contatti costanti tra difensore e imputato rafforzano l'argomentazione che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza degli atti, riducendo la possibilità di successo per censure tardive.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata a spese e sanzioni (es. importo alla Cassa delle Ammende); valutare sempre la fondatezza e la tempestività delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
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