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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32203/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano stipulato un mutuo fondiario con la banca e avevano chiesto la rideterminazione degli interessi dovuti, previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali, con conseguente ripetizione dell'indebito asseritamente maturato. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale, sulla base di una consulenza tecnica, aveva escluso che il piano di ammortamento alla francese producesse anatocismo e aveva ritenuto che l'eventuale erronea indicazione del TAEG/ISC non integrasse un aumento occulto del tasso, ma potesse al più rilevare sul piano risarcitorio se il cliente avesse provato che, correttamente informato, non avrebbe concluso il contratto. Con il ricorso per cassazione venivano proposti cinque motivi: 1) omessa motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per essersi la Corte limitata a richiamare la CTU; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura di applicazione di un regime di interessi composto anziché semplice, con conseguente indeterminatezza delle condizioni economiche; 3) in subordine, omessa motivazione se la questione dell'indeterminatezza dei tassi fosse ritenuta assorbita dalla questione anatocistica; 4) ulteriore subordine, violazione di legge (artt. 1128, 1346, 1418, 1419 c.c. e art. 117, comma 4, T.U.B.) per la dedotta nullità delle clausole in ragione della discrasia tra TAEG pubblicizzato e TAEG applicato; 5) violazione di legge per la nullità della clausola del tasso ancorata all'Euribor, assumendo un accordo anticoncorrenziale tra banche. La Corte di cassazione ha però ritenuto preliminarmente improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, rilevando che i ricorrenti avevano allegato la notificazione della decisione e quindi era loro onere produrre la relativa prova; ha inoltre osservato, in via aggiuntiva, che i motivi erano comunque inammissibili perché diretti contro la ratio decidendi, o perché nuovi e richiedenti accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha rilevato che, avendo i ricorrenti indicato la notificazione della sentenza d'appello, gravava su di loro l'onere di depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notifica; tale adempimento non risultava assolto. La Corte ha anche aggiunto che, indipendentemente da ciò, i motivi sarebbero stati inammissibili per difetto di specificità, per errata impostazione giuridica, per mancata correlazione alla ratio decidendi e per novità della questione relativa alla clausola Euribor. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, con applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel caso di definizione conforme alla proposta, la Corte richiama la disciplina che consente la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 369 c.p.c.

    L'omesso deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, quando la notificazione della decisione è allegata dal ricorrente, comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Se non è allegata la notificazione della sentenza impugnata, opera il termine lungo per impugnare; nel caso concreto, però, la notificazione era stata allegata, facendo scattare l'onere di deposito della relata.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando la sentenza è notificata e ciò è allegato, decorre il termine breve di impugnazione e il ricorrente deve produrre la relata di notificazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La relata di notificazione non può essere recuperata con produzione tardiva oltre i limiti consentiti dalla norma, secondo il richiamo della Corte.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    I motivi di ricorso che denunciano vizi motivazionali devono rispettare i rigorosi limiti attualmente ammessi in cassazione; nel caso concreto la motivazione era desunta dalla CTU.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È la norma invocata per i vizi processuali denunciati (omessa motivazione, omessa pronuncia), ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o comunque infondati nella prospettiva della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia è stata giudicata non pertinente, perché il giudice di merito aveva integralmente deciso sulla domanda rigettandola.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto/condizioni economiche del contratto, ma la censura è stata reputata fuori centro rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità delle clausole sul tasso e sull'Euribor; la questione è stata ritenuta nuova o non coerente con la decisione impugnata.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato con riguardo alla nullità parziale delle clausole, ma senza positivo accoglimento.

  • art. 117, comma 4, T.U.B.

    Invocato per la disciplina della trasparenza e della determinazione del tasso, ma la Corte non ha accolto la censura di nullità per discostamento tra TAEG pubblicizzato e applicato.

  • art. 125-bis T.U.B.

    Richiamato per distinguere il credito al consumo, nel quale l'erronea indicazione del TAEG/ISC può avere effetti specifici, dalla fattispecie del mutuo in esame.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato sia la condanna equitativa a favore della controparte sia la condanna a favore della Cassa delle ammende, ravvisando abuso del processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regola della soccombenza nel regolamento delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 101 Trattato CE

    Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola Euribor in ragione di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, ma la questione è stata considerata nuova e non scrutinabile in cassazione.

  • art. 2 legge antitrust

    Richiamato con la medesima finalità di contestare la clausola Euribor, ma senza accoglimento.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, sorge l'onere di depositare in cassazione la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
  • La censura di omessa motivazione in cassazione non può risolversi in una generica critica alla consulenza tecnica recepita dal giudice di merito, se la motivazione esiste ed è riconoscibile dal percorso argomentativo della decisione.
  • Il motivo per omessa pronuncia è infondato se il giudice di merito ha comunque deciso integralmente sulla domanda, anche mediante rigetto totale; non è sufficiente lamentare che non sia stata accolta la specifica qualificazione giuridica proposta dalla parte.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che presuppongono fatti non accertati nei gradi di merito.
  • La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione che richiede accertamenti di fatto è inammissibile.
  • Nel mutuo, la mera allegazione di una discrasia tra TAEG/ISC pubblicizzato e TAEG applicato non conduce automaticamente alla nullità della clausola; la censura deve essere coerente con la qualificazione data dal giudice di merito e con i fatti accertati.
  • Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta resa nel procedimento accelerato, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., valorizzando l'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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