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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19582/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla società proprietaria di tre immobili il pagamento di un corrispettivo per lavori di ultimazione eseguiti su quegli immobili da una società poi fallita. La corte d’appello aveva rigettato l’opposizione, ritenendo che le opere di completamento fossero state effettivamente eseguite dalla società poi fallita su incarico verbale della proprietaria/acquirente, desumendolo da vari elementi probatori (rogito, fattura per l’impianto di cantiere, richiesta di consegna degli immobili finiti, pagamenti ai fornitori, verbale di constatazione). I ricorrenti, quali ex soci della società estinta già parte soccombente, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società venditrice degli immobili, evocata in primo grado ma non destinataria dell’appello; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la società opposta non avesse provato il conferimento dell’incarico, l’esecuzione dei lavori e il quantum del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la società venditrice non era litisconsorte necessaria del giudizio sul pagamento del corrispettivo dell’appalto, non essendo parte del contratto e non essendo state allegate ragioni di inscindibilità o dipendenza della causa nei suoi confronti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la doglianza, sotto veste di violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e l’accertamento dell’assolvimento dell’onere della prova, profilo sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per violazione del contraddittorio può essere dedotta in cassazione, ma qui il motivo è stato dichiarato inammissibile per insussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti della terza società.

  • art. 331 c.p.c.

    L’integrazione del contraddittorio in appello è necessaria solo nelle cause inscindibili o dipendenti, anche in presenza di litisconsorzio processuale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove e l’esito dell’accertamento istruttorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Non è il mezzo idoneo per contestare la valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione dell’onere della prova.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L’eventuale erronea valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio è sindacabile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione l’integrazione del contraddittorio è imposta solo quando la parte pretermessa sia litisconsorte necessario sostanziale oppure, in ipotesi di litisconsorzio processuale, quando la causa sia inscindibile o dipendente rispetto a quella introdotta in appello.
  • La mancata evocazione in appello di un soggetto che ha partecipato al primo grado non comporta automaticamente nullità della sentenza: occorre verificare se quel soggetto sia realmente necessario rispetto al rapporto sostanziale dedotto in lite.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere della prova; se invece la censura investe la valutazione delle prove e l’accertamento del fatto, la doglianza esula dal vizio di legge e ricade, semmai, nel vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del merito istruttorio sotto forma di denuncia di violazione dell’onere della prova.
  • Quando il giudice di merito ha ricostruito l’esistenza del contratto e l’esecuzione dell’opera mediante plurimi elementi indiziari e documentali, tale accertamento non può essere sovvertito in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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