Cassazione Penale, Sentenza n. 22026/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 4 lett. b) del d.lgs. n. 159/2011 e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attuale pericolosità sociale, rilevando che l'ultima condotta criminosa significativa risalirebbe al 2018, che due procedimenti pendenti si sono conclusi con non luogo o assoluzione e gli altri con condanne di scarso rilievo; che nell'ambito di procedimento per criminalità organizzata è contestato solo un furto del 9/3/2023; e che sussisterebbero elementi a favore del cambiamento (informativa di P.S. priva di collegamenti con ambienti criminali locali, attività lavorativa iniziata nel maggio 2024, disponibilità a programmi di giustizia riparativa e proposta di affidamento in prova dall'UEPE).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato della Cassazione sulle misure di prevenzione è limitato alle violazioni di legge e non può sindacare ex novo la motivazione di merito salvo che essa sia inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la valutazione della Corte d'appello che ha inquadrato Amato nella categoria della pericolosità sociale sia generica (art. 4, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 1 lett. b) del d.lgs. 159/2011) sia qualificata (art. 4, comma 1, lett. b)) sulla base di plurimi precedenti e procedimenti per reati lucrogenetici e di una condotta continuativa dal 1990, nonché della mancanza di attività lecita alla data del decreto (giugno 2024) e di un decreto penale di condanna per il 2023. Ha osservato che l'attività lavorativa iniziata dopo il decreto (gennaio 2025) può rilevare soltanto in sede di revoca se provi un effettivo effetto socializzante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)
Applicata per inquadrare la pericolosità sociale del proposto sia in termini generici (art. 4, comma 1, lett. c) in relazione all'art.1 lett. b)) sia qualificati (art. 4, comma 1, lett. b)); la persistente serie di reati lucrogenetici e la continuità temporale delle condotte giustificano l'applicazione della misura.
art. 4, comma 1, lett. b) e lett. c) d.lgs. n.159/2011
La lett. b) è stata utilizzata per la pericolosità qualificata in relazione a imputazioni rilevanti (es. tentato furto aggravato con riferimento all'art. 416-bis.1), la lett. c) per la pericolosità generica derivante da ripetuti reati lucrogenetici.
art. 416-bis.1 cod. pen. (riferimento normativo nel provvedimento)
Richiamato rispetto all'imputazione per tentato furto aggravato in correlazione a fattispecie connessa alla criminalità organizzata, a sostegno della qualificazione della pericolosità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato per delimitare il controllo della Cassazione: la Corte non riesamina la motivazione di merito se non per vizio logico-giuridico configurabile come motivazione inesistente o meramente apparente; il sindacato è pertanto limitato alla violazione di legge.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (giurisprudenza citata)
Richiamata per avvalorare il principio secondo cui il controllo della Cassazione sulle misure di prevenzione è limitato e non comprende la rinnovazione del sindacato di merito sulla motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- La Cassazione controlla le misure di prevenzione prevalentemente sotto il profilo della violazione di legge; la valutazione fattuale e prognostica della pericolosità rimane sostanzialmente di competenza del giudice di merito, salvo motivazione inesistente o meramente apparente.
- Per la configurazione della pericolosità sociale è determinante la valutazione della continuità e della gravità delle condotte nel tempo: plurimi precedenti per reati 'lucrogenetici' e una serie continuativa di reati costituiscono elementi sintomatici pregnanti.
- Il periodo temporale a cui ancorare il giudizio di attualità della pericolosità è la data del provvedimento applicativo della misura; eventi sopravvenuti (es. lavoro avviato dopo il decreto) possono essere rilevanti principalmente in sede di revoca o revisione della misura, non necessariamente per annullare la misura già adottata.
- Elementi positivi come assenza di collegamenti accertati con ambienti criminali, disponibilità a percorsi rieducativi o proposte dell'UEPE sono rilevanti ma devono essere concreti, anteriori al provvedimento o tali da modificare significativamente la situazione prognostica per incidere sull'applicabilità della misura.
- La mera deduzione di cambiamento soggettivo senza riscontri concreti (stabile lavoro antecedente alla misura, percorso di reinserimento completato, cessazione duratura di condotte illecite) difficilmente supera la valutazione prognostica basata su una storia delinquenziale costante.
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