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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21926/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto pluriaggravato sostenendo: 1) errore nella qualificazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p. (violenza sulle cose), poiché la placca antitaccheggio rimossa non sarebbe stata stabilmente danneggiata e poteva essere riutilizzata; 2) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (valore economico irrilevante), deducendo che alcuni beni sottratti erano tester privi di valore commerciale e che il valore complessivo non giustificava la preclusione dell'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura richiamando la giurisprudenza prevalente secondo la quale la rimozione dell'apparato antitaccheggio integra la violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., indipendentemente dal fatto che la placca sia permanentemente danneggiata o riutilizzabile, poiché la rimozione comporta una trasformazione funzionale della res sottraendole lo strumento di protezione. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato, osservando che un valore di diverse centinaia di euro non può considerarsi 'pressoché irrisorio' ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

    La Corte interpreta la circostanza aggravante della 'violenza sulle cose' in senso esteso: include anche la manomissione o rimozione dello strumento di protezione (es. placca antitaccheggio) applicato alla merce, anche se tale dispositivo non risulta irreparabilmente danneggiato o riutilizzabile.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    L'attenuante richiede che il pregiudizio economico sia di valore pressoché irrisorio; la decisione conferma che un valore commerciale di alcune centinaia di euro non rientra in tale nozione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Gli articoli regolano le censure deducibili in cassazione: la Corte valuta che le doglianze mosse erano, quanto a talune, generiche o infondate e che la mancata applicazione dell'attenuante e la presunta errata qualificazione dell'aggravante non trovavano fondamento nei fatti e nella legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame dei motivi di ricorso entro i confini previsti; la Corte ricorda che i motivi sono stati esaminati nei limiti procedurali consentiti.

Massime di principio

  • La rimozione della placca antitaccheggio applicata alla merce è idonea a integrare la circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625, 1° co., n.2 c.p.), anche se la placca non risulta permanentemente danneggiata o riutilizzabile.
  • Per ottenere l'attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. è necessario dimostrare che il danno economico sia davvero 'pressoché irrisorio'; valori di alcune centinaia di euro non soddisfano tale requisito.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e documentate: censure generiche possono determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Se si contesta il valore commerciale della merce sottratta (es. qualità di 'tester'), è opportuno produrre prove documentali o perizie idonee a dimostrare concretamente il ridotto valore economico.
  • Nel caso di strumenti di protezione della merce (antitaccheggio, sigilli ecc.), la loro manomissione o rimozione viene valutata come trasformazione della 'res' e giustifica l'aggravante anche se l'apparato non è irreversibilmente compromesso.
  • In fase difensiva, per contrastare l'aggravante della violenza sulle cose è utile dimostrare contestualmente che non vi è stata alcuna manomissione o che la rimozione è avvenuta per cause estranee all'imputato; altrimenti la giurisprudenza è generalmente favorevole all'inclusione dell'aggravante.

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