Cassazione Penale, Sentenza n. 21970/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello per erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)), contestando in particolare il diniego dell'applicazione della forma attenuata del reato di ricettazione e lamentando l'applicazione illegittima della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. In sintesi: (1) si assume errata valutazione della pericolosità e della tipologia dei beni ai fini dell'attenuante della ricettazione; (2) si contesta che la Corte d'Appello ha determinato la pena accessoria avendo riguardo alla pena complessiva dopo gli aumenti per continuazione invece che alla pena principale prevista per il reato più grave, così violando l'art. 29 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso quanto ai motivi che si risolvono nella mera reiterazione di argomentazioni già disattese in appello (ossia il motivo relativo al diniego della forma attenuata di ricettazione). Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'illegittima applicazione della pena accessoria: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha eliminato tale pena accessoria. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
non presente nella sentenza riportata
Si tratta dei motivi di ricorso per cassazione. Nel caso il ricorrente ha invocato tali lett. lamentando errata applicazione della legge penale e motivazione insufficiente; la Corte ha ritenuto tali doglianze in gran parte non deducibili perché costituivano mera ripetizione di argomentazioni già giudicate in sede di appello e non una critica specifica e argomentata della decisione impugnata.
non presente nella sentenza riportata
Secondo la Corte, ai fini della determinazione delle pene accessorie la valutazione deve tener conto della pena principale indicata per il reato più grave (e non della pena complessiva risultante dopo gli aumenti per la continuazione). L'applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici basata sulla pena aggregata è pertanto illegittima.
Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, Rv. 276320
Giurisprudenza richiamata per il principio che la pena accessoria va determinata avendo riguardo alla pena principale e non alla pena complessiva dopo aumenti per continuazione.
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689
Principio secondo cui l'illegalità nella applicazione della pena accessoria è rilevabile d'ufficio in Cassazione anche quando il ricorso sia inammissibile.
Massime di principio
- Un motivo di ricorso per Cassazione che si limita a ripetere argomentazioni già valutate e respinte in sede di merito è spesso dichiarato non deducibile: è necessario formulare una critica specifica e argomentata della motivazione della corte di merito.
- La negazione della forma attenuata (es. per ricettazione) può essere confermata se la corte di merito valuta l'elevata pericolosità del reo e la tipologia dei beni; le valutazioni di merito su pericolosità e natura dei beni sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi motivazionali evidenti.
- Le pene accessorie devono essere determinate avendo riguardo alla pena principale prevista per il reato più grave; non è corretto prendere come parametro la pena complessiva dopo gli aumenti per continuazione. L'errata determinazione delle pene accessorie è vizio rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione.
- Quando si impugna una sentenza in Cassazione, se si mira specificamente all'eliminazione o rideterminazione di pene accessorie va indicato chiaramente il vizio di diritto (con riferimento, se possibile, alla giurisprudenza consolidata) per facilitare l'accoglimento anche parziale del ricorso.
- Se la Corte di Cassazione annulla senza rinvio una parte della sentenza (ad es. una pena accessoria) e dichiara inammissibile il resto, il dispositivo produce un beneficio immediato per il ricorrente limitatamente alla parte annullata, mentre il giudicato di merito rimane per il resto.
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