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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22004/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Laudani impugnava il diniego di ripristino del regime dei colloqui e delle telefonate piu favorevole di cui beneficiava prima dell'applicazione del regime differenziato dell'art. 41‑bis; sosteneva che, essendo tornato in 'regime ordinario' dal 2007 senza regressione nel percorso trattamentale, dovesse applicarsi l'eccezione prevista dal par.14 della circolare DAP 3/11/2000 e non la disciplina piu restrittiva prevista per i detenuti per reati ai sensi dell'art. 4‑bis. Il ricorso denunciava altresì violazioni degli artt. 37 e 39 d.P.R. 230/2000, norme costituzionali e convenzionali (CEDU).

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto provato che il delitto di omicidio era stato commesso in contesto mafioso e rientra nel perimetro dell'art. 4‑bis; ha quindi confermato l'applicabilità della disciplina piu restrittiva prevista per i soggetti 4‑bis. Ha inoltre ricordato la disciplina transitoria prevista dalla circolare DAP (par.9, 12, 13, 14): pur potendo, in linea teorica, beneficiare della disciplina ante 6/9/2000 chi fosse ristretti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 230/2000, ciò è subordinato alla persistenza delle condizioni che giustificarono la concessione premiale e all'assenza di un 'regresso nel percorso rieducativo'. Nel caso concreto la Direzione dell'istituto e la Magistratura di sorveglianza hanno ritenuto non sussistente una situazione che imponga il mantenimento automatico della disciplina anteviante e, alla luce del precedente regime 41‑bis e della natura mafiosa del reato, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina 4‑bis. Il ricorso è quindi respinto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (art. 35 e art. 37)

    prevedevano quattro colloqui mensili in presenza e un colloquio telefonico ogni quindici giorni; la direzione poteva autorizzare ulteriori due colloqui e due telefonate come misura premiale

    disciplina anteviante che garantiva un regime piu favorevole e funge da parametro per valutare posizioni giuridiche consolidate anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. 230/2000

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (artt. 37 e 39)

    per i detenuti comuni sei colloqui in presenza al mese e un colloquio telefonico alla settimana; per i detenuti per reati di cui all'art. 4‑bis quattro colloqui e due colloqui telefonici al mese

    introduce una disciplina differenziata e piu restrittiva per i soggetti 4‑bis applicabile dal 6/9/2000; la sua applicazione ai casi antevii è regolata dalla circolare DAP

  • art. 4‑bis Ordinamento penitenziario

    limita la fruizione di determinati benefici ai condannati per reati di tipo mafioso; il divieto/limitazione opera anche quando l'aggravante mafiosa non sia stata formalmente contestata ma risulti dalla qualificazione sostanziale dei fatti nella sentenza

  • art. 41‑bis Ordinamento penitenziario

    regime differenziato particolarmente rigoroso la cui applicazione e revoca influiscono sulla disciplina successiva dei colloqui; la mera ricollocazione in 'regime ordinario' va valutata concretamente alla luce della storia trattamentale del detenuto

  • Circolare DAP 3 novembre 2000 n. 3533/5983 (paragrafi 9, 12, 13, 14)

    par.9: indicazioni per il cumulo delle pene; par.12-13: disciplina transitoria per soggetti gia ristretti prima del 6/9/2000; par.14: permanenza delle condizioni premiali e divieto di determinare un regresso nel percorso rieducativo

    regola l'applicazione retroattiva e transitoria del nuovo regolamento: tutela per chi godeva di regole piu favorevoli prima del 6/9/2000 ma subordinata alla persistenza delle condizioni premiali; consente in concreto di applicare il regime 230/2000 ove le condizioni non siano mantenute

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 41235 del 26/06/2019, Larosa)

    afferma che il divieto di benefici per reati 4‑bis opera anche quando l'aggravante mafiosa non risulta formalmente contestata ma può essere desunta dalla sentenza e dalla qualificazione sostanziale del fatto

Massime di principio

  • La qualificazione del reato come 4‑bis si valuta sulla base della sostanza della sentenza: l'aggravante mafiosa può essere desunta anche se non formalmente contestata.
  • Per detenuti sottoposti ad art. 41‑bis la disciplina applicabile al momento della revoca deve essere valutata alla luce della circolare DAP: l'eventuale regime anteviante puo' essere mantenuto solo se permangono le condizioni che giustificarono la disciplina piu favorevole e non si è verificato un regresso trattamentale.
  • Il par.14 della circolare DAP impone una valutazione concreta del percorso rieducativo: è onere del detenuto dimostrare la persistenza di un trattamento rieducativo positivo e significativo per ottenere il mantenimento automatico di norme piu favorevoli.
  • L'applicazione della disciplina piu restrittiva per i soggetti 4‑bis non è automatica solo per la data di commissione del reato; va considerata la storia detentiva (es. 41‑bis) e il concreto andamento del trattamento.
  • Resta possibile, anche per i detenuti 4‑bis, la concessione discrezionale di colloqui aggiuntivi in presenza di particolari circostanze o esigenze umanitarie (art. 37, comma 9 reg. esec.), ma non come effetto automatico del solo fatto storico di avere fruito della disciplina anteviante.
  • In caso di cumulo di pene la regola indicata nella circolare (par.9) di imputare per prima la pena piu gravosa è rilevante per determinare quale disciplina carceraria si applica.
  • In sede di legittimità si verifica soprattutto la corretta interpretazione e applicazione delle norme e delle direttive amministrative: le censure devono dimostrare errori motivazionali o di diritto rilevanti per ottenere accoglimento.

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