Cassazione Penale, Sentenza n. 22004/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Laudani impugnava il diniego di ripristino del regime dei colloqui e delle telefonate piu favorevole di cui beneficiava prima dell'applicazione del regime differenziato dell'art. 41‑bis; sosteneva che, essendo tornato in 'regime ordinario' dal 2007 senza regressione nel percorso trattamentale, dovesse applicarsi l'eccezione prevista dal par.14 della circolare DAP 3/11/2000 e non la disciplina piu restrittiva prevista per i detenuti per reati ai sensi dell'art. 4‑bis. Il ricorso denunciava altresì violazioni degli artt. 37 e 39 d.P.R. 230/2000, norme costituzionali e convenzionali (CEDU).
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto provato che il delitto di omicidio era stato commesso in contesto mafioso e rientra nel perimetro dell'art. 4‑bis; ha quindi confermato l'applicabilità della disciplina piu restrittiva prevista per i soggetti 4‑bis. Ha inoltre ricordato la disciplina transitoria prevista dalla circolare DAP (par.9, 12, 13, 14): pur potendo, in linea teorica, beneficiare della disciplina ante 6/9/2000 chi fosse ristretti prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 230/2000, ciò è subordinato alla persistenza delle condizioni che giustificarono la concessione premiale e all'assenza di un 'regresso nel percorso rieducativo'. Nel caso concreto la Direzione dell'istituto e la Magistratura di sorveglianza hanno ritenuto non sussistente una situazione che imponga il mantenimento automatico della disciplina anteviante e, alla luce del precedente regime 41‑bis e della natura mafiosa del reato, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina 4‑bis. Il ricorso è quindi respinto.
Norme richiamate
d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (art. 35 e art. 37)
prevedevano quattro colloqui mensili in presenza e un colloquio telefonico ogni quindici giorni; la direzione poteva autorizzare ulteriori due colloqui e due telefonate come misura premiale
disciplina anteviante che garantiva un regime piu favorevole e funge da parametro per valutare posizioni giuridiche consolidate anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. 230/2000
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (artt. 37 e 39)
per i detenuti comuni sei colloqui in presenza al mese e un colloquio telefonico alla settimana; per i detenuti per reati di cui all'art. 4‑bis quattro colloqui e due colloqui telefonici al mese
introduce una disciplina differenziata e piu restrittiva per i soggetti 4‑bis applicabile dal 6/9/2000; la sua applicazione ai casi antevii è regolata dalla circolare DAP
art. 4‑bis Ordinamento penitenziario
limita la fruizione di determinati benefici ai condannati per reati di tipo mafioso; il divieto/limitazione opera anche quando l'aggravante mafiosa non sia stata formalmente contestata ma risulti dalla qualificazione sostanziale dei fatti nella sentenza
art. 41‑bis Ordinamento penitenziario
regime differenziato particolarmente rigoroso la cui applicazione e revoca influiscono sulla disciplina successiva dei colloqui; la mera ricollocazione in 'regime ordinario' va valutata concretamente alla luce della storia trattamentale del detenuto
Circolare DAP 3 novembre 2000 n. 3533/5983 (paragrafi 9, 12, 13, 14)
par.9: indicazioni per il cumulo delle pene; par.12-13: disciplina transitoria per soggetti gia ristretti prima del 6/9/2000; par.14: permanenza delle condizioni premiali e divieto di determinare un regresso nel percorso rieducativo
regola l'applicazione retroattiva e transitoria del nuovo regolamento: tutela per chi godeva di regole piu favorevoli prima del 6/9/2000 ma subordinata alla persistenza delle condizioni premiali; consente in concreto di applicare il regime 230/2000 ove le condizioni non siano mantenute
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 41235 del 26/06/2019, Larosa)
afferma che il divieto di benefici per reati 4‑bis opera anche quando l'aggravante mafiosa non risulta formalmente contestata ma può essere desunta dalla sentenza e dalla qualificazione sostanziale del fatto
Massime di principio
- La qualificazione del reato come 4‑bis si valuta sulla base della sostanza della sentenza: l'aggravante mafiosa può essere desunta anche se non formalmente contestata.
- Per detenuti sottoposti ad art. 41‑bis la disciplina applicabile al momento della revoca deve essere valutata alla luce della circolare DAP: l'eventuale regime anteviante puo' essere mantenuto solo se permangono le condizioni che giustificarono la disciplina piu favorevole e non si è verificato un regresso trattamentale.
- Il par.14 della circolare DAP impone una valutazione concreta del percorso rieducativo: è onere del detenuto dimostrare la persistenza di un trattamento rieducativo positivo e significativo per ottenere il mantenimento automatico di norme piu favorevoli.
- L'applicazione della disciplina piu restrittiva per i soggetti 4‑bis non è automatica solo per la data di commissione del reato; va considerata la storia detentiva (es. 41‑bis) e il concreto andamento del trattamento.
- Resta possibile, anche per i detenuti 4‑bis, la concessione discrezionale di colloqui aggiuntivi in presenza di particolari circostanze o esigenze umanitarie (art. 37, comma 9 reg. esec.), ma non come effetto automatico del solo fatto storico di avere fruito della disciplina anteviante.
- In caso di cumulo di pene la regola indicata nella circolare (par.9) di imputare per prima la pena piu gravosa è rilevante per determinare quale disciplina carceraria si applica.
- In sede di legittimità si verifica soprattutto la corretta interpretazione e applicazione delle norme e delle direttive amministrative: le censure devono dimostrare errori motivazionali o di diritto rilevanti per ottenere accoglimento.
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