Cassazione Penale, Sentenza n. 22003/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verdini impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, riconoscendo la continuazione tra delitti definitivi, aveva aumentato la pena complessiva attribuendo 1 anno e 6 mesi per il reato di bancarotta relativo al fallimento della CDM Costruzioni (sentenza n. 2794/2021). Denunciava carenza e illogicità della motivazione dell'aumento, sostenendo la sproporzione rispetto alla pena già inflitta per 34 episodi distrattivi (6 anni e 6 mesi) e la mancata motivazione distinta e adeguata per il singolo reato satellite, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva distinto e giustificato l'aumento (1 anno e 6 mesi) sulla base delle modalità concrete della condotta, della distrazione integrale delle risorse della CDM, della rilevante gravità del fatto e del danno e della capacità a delinquere dell'imputato. La Corte ha inoltre osservato che la pena così determinata è comunque ben al di sotto di quella originariamente comminata in sede di cognizione (con una riduzione di oltre la metà rispetto alla pena originaria). Il ricorso è stato quindi rigettato
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata per qualificare il vizio dedotto in cassazione (viziosa motivazione). La Corte ha valutato il motivo di impugnazione alla luce dei limiti di questa disposizione
art. 81 cod. pen.
Richiamato come parametro di verifica del rapporto di proporzione tra le pene in caso di continuazione, per evitare un cumulo materiale e per assicurare che gli aumenti siano compatibili con i limiti della legge penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citando i limiti della motivazione del ricorso nella parte prevista dalla norma, la Corte ha motivato sinteticamente nell'ambito consentito dall'articolo
Giurisprudenza (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone e Sez. U, n. 7930 del 1995)
Richiamata per il principio secondo cui, nel riconoscimento della continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave e motivare distintamente l'aumento per i reati satellite, con un grado di approfondimento commisurato all'entità dell'aumento
Massime di principio
- Nel riconoscimento della continuazione il giudice deve indicare il reato più grave, determinare la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; il livello di dettaglio motivazionale è proporzionato all'entità dell'aumento
- La proporzione tra le pene può variare se i singoli episodi presentano diversa gravità, danno o modalità concrete di realizzazione: pochi episodi particolarmente gravi possono giustificare un incremento significativo rispetto a più episodi meno dannosi
- La valutazione di merito sulla gravità e sulla capacità a delinquere rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione verifica principalmente l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non la valutazione fattuale di dettaglio
- Per contestare efficacemente in Cassazione l'aumento di pena in sede esecutiva è necessario dimostrare che la motivazione sia assente, contraddittoria o logicamente manifestamente insufficiente rispetto al principio di proporzionalità e ai limiti dell'art. 81 c.p.
- Quando la condotta di uno specifico episodio comporta una distrazione integrale delle risorse e un danno obiettivamente rilevante, ciò può giustificare un aumento anche se l'episodio è uno rispetto ad altri plurimi meno gravi
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