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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21928/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/01/2025 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva: 1) nullità o travolgimento del provvedimento di revoca della semilibertà (emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia) in quanto la precedente ordinanza concessiva della semilibertà era stata poi annullata dalla Cassazione; 2) errata applicazione dell'art. 58‑quater Ord. pen., comma 2 e 3, poiché il divieto di accesso ad altri benefici per 3 anni opererebbe solo quando la revoca sia per comportamento colpevole e non quando la revoca sia dovuta al sopraggiungere di un nuovo titolo esecutivo o al superamento dei limiti di pena per la misura alternativa; 3) violazione e/o erronea applicazione degli artt. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e 58‑quater Ord. pen., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento da parte della Cassazione del primo provvedimento non aveva inciso sulla statuizione favorevole relativa alla semilibertà, la quale era rimasta valida; ha inoltre precisato che l'art. 58‑quater Ord. pen. si applica soltanto nelle ipotesi di revoca 'colpevole' della misura alternativa (cioè per comportamento incompatibile del beneficiario) e che, nel caso di specie, la revoca era effettivamente motivata da violazioni delle prescrizioni e quindi riconducibile a comportamento non idoneo al trattamento. Di conseguenza la preclusione triennale all'accesso ad altri benefici è stata applicata correttamente. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese (condanna esplicitamente disposta nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 58‑quater Ord. pen.

    Stabilisce la preclusione all'ammissione ad altri benefici per 3 anni in caso di revoca della misura alternativa quando la revoca è conseguenza di comportamento colpevole del beneficiario; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime perché la revoca era dovuta a violazioni delle prescrizioni.

  • art. 51‑bis Ord. pen.

    Disciplinando la cessazione della misura per sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo che fa superare i limiti concedibili, è distinto dall'ipotesi di revoca per comportamento; rilevato dalla Corte per distinguere le due fattispecie in cui il beneficio viene meno.

  • art. 51‑ter Ord. pen.

    Riguarda la revoca della misura per comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura; la Corte lo utilizza per qualificare la revoca come 'colpevole' e quindi idonea a far scattare le preclusioni dell'art. 58‑quater.

  • art. 51, primo comma, Ord. pen.

    Specifico per la semilibertà: la revoca può essere disposta quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento; la Corte ha fatto riferimento a questa norma per giustificare la revoca per violazioni comportamentali.

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente in tema di motivazione e deduzioni di impugnazione; la Corte non ha ritenuto fondate le contestazioni avverso la motivazione del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Richiamato quale criterio di qualificazione dei motivi di impugnazione (vizi di motivazione, erronea applicazione di norme); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata limitatamente all'obbligo di esposizione sintetica dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha motivato la decisione entro i limiti richiesti.

Massime di principio

  • Distinguere cessazione e revoca: la cessazione (art. 51‑bis) per sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo è diversa dalla revoca per comportamento (art. 51 e 51‑ter); la preclusione triennale dell'art. 58‑quater si applica solo alla revoca 'colpevole' (per comportamento incompatibile).
  • L'annullamento di un provvedimento favorevole (es. concessione della semilibertà) non travolge automaticamente tutti i provvedimenti successivi: occorre verificare l'oggetto dell'annullamento e se la statuizione revocata rimane effettivamente in piedi.
  • Quando si contesta l'applicazione della preclusione prevista dall'art. 58‑quater, la difesa deve documentare e produrre i provvedimenti relativi (principio di autosufficienza): l'assenza del provvedimento di revoca o di elementi probatori può determinare il rigetto delle censure.
  • Perché scatti la preclusione triennale è necessario che la revoca sia motivata da comportamenti incompatibili con la misura; se la revoca deriva esclusivamente dal superamento dei limiti di pena o da un nuovo titolo esecutivo, il regime è diverso.
  • La correttezza della motivazione del giudice di sorveglianza è centrale: contestazioni sui presupposti della revoca richiedono puntuali elementi probatori e non mere asserzioni sostanziali.
  • In sede di impugnazione è strategico dimostrare in modo preciso la natura giuridica della revoca (se 'colpevole' o per sopravvenienza di titolo esecutivo) perché ciò determina l'applicabilità o meno della clausola preclusiva.

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