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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22002/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/01/2025 che aveva rigettato il reclamo contro il diniego del permesso premio. Il motiv o dedotto era l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter Ord. pen. e 16-nonies, comma 4, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale avrebbe omesso il necessario giudizio di bilanciamento tra elementi negativi (revoca precedente della detenzione domiciliare, segnalazioni disciplinari) ed elementi favorevoli (assoluzione per il reato di ricettazione, encomio, valutazioni positive del personale penitenziario, benefici già fruiti e il profilo di collaboratore di giustizia), e avrebbe attribuito rilievo eccessivo a questioni processuali/administrative (ricorso amministrativo sul programma di protezione) senza spiegare la rilevanza rispetto ai parametri dell'art. 30-ter.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo viziata la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale di merito non ha compiuto un adeguato giudizio di bilanciamento tra elementi positivi e negativi e ha dato peso non adeguatamente motivato al contenzioso amministrativo e alle segnalazioni disciplinari (una delle quali priva di conseguenze sanzionatorie e l'altra sanzionata con ammonizione sospesa). Per tali ragioni la sentenza annulla l'ordinanza impugnata e dispone che il Collegio di merito proceda a nuova valutazione intramuraria, bilanciando compiutamente gli indici di pericolosità con gli elementi favorevoli emersi nel trattamento.

Norme richiamate

  • art. 30-ter Ord. pen.

    La concessione del permesso premio è subordinata alla regolare condotta, all'assenza di pericolosità sociale e alla funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice deve effettuare un bilanciamento dinamico tra elementi negativi e positivi, tenendo conto dei comportamenti successivi alla situazione di partenza.

  • art. 16-nonies (legge 15 marzo 1991, n. 82)

    Disciplina le condizioni derogatorie per i collaboratori di giustizia ammessi a misure protettive/domiciliari; la Corte evidenzia che lo status di collaboratore incide sull'accesso ai benefici e che alcune limitazioni non operano per i collaboratori.

  • art. 58-quater, comma 3, Ord. pen.

    Richiamato per il termine di decadenza: è decorso il termine triennale dalla revoca della detenzione domiciliare, per cui la richiesta di permesso non è inammissibile per tardività.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Norma sulle limitazioni dei benefici penitenziari per determinati reati; la Corte osserva che le limitazioni previste per i non collaboranti non possono essere automaticamente applicate al collaboratore di giustizia.

  • art. 30-ter, comma 4, lett. d), Ord. pen.

    Riferito al limite temporale per l'accesso ai benefici per ergastolani; la Corte conclude che il ricorrente ha già espieto almeno dieci anni e quindi non ricorre il limite previsto.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme di motivazione del ricorso in cassazione: il ricorso ha censurato violazione di legge e vizio della motivazione in termini richiamati da tali letture.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti nella esposizione delle ragioni di impugnazione in cassazione; la Corte ha valutato il motivo nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a decidere sulla concessione di benefici (permessi premio) deve sempre effettuare un giudizio di bilanciamento tra elementi negativi e positivi, aggiornato alla condotta successiva agli eventi negativi rilevanti.
  • La condotta post-revoca (rapporti dell'équipe penitenziaria, encomi, attività lavorative, osservazioni intramurarie) può superare precedenti valutazioni negative se emergono elementi concreti di cambiamento.
  • Segnalazioni disciplinari vanno valutate nel loro dettaglio (esito sanzionatorio, gravità, contesto): rapporti non sanzionati o sanzioni lievi hanno minore incidenza sul giudizio di pericolosità.
  • Lo status di collaboratore di giustizia incide sulle limitazioni normative all'accesso ai benefici: non è automaticamente equiparabile al comportamento dei non collaboranti.
  • La presenza di contenzioso amministrativo relativo a misure di protezione non giustifica, senza adeguata motivazione, il diniego di benefici penitenziari; il Collegio deve spiegare la rilevanza diretta di tale contenzioso rispetto ai parametri dell'art. 30-ter.
  • In caso di motivazione insufficiente o contraddittoria del giudice di merito, la cassazione può annullare e rinviare per una nuova valutazione conformemente al criterio del bilanciamento.

Testo integrale

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