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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08659/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente acceso da una società poi fallita, emesso nei confronti della società debitrice principale e di due fideiussori. Gli opponenti hanno dedotto, in sintesi: prescrizione del credito capitale per decorso di oltre dieci anni dalla chiusura del conto; prescrizione degli interessi, sia considerando la cadenza trimestrale pattuita sia quella annuale derivante da capitalizzazione; mancato abbattimento del credito per le somme già percepite in sede concordataria nel fallimento della società; erronea quantificazione degli interessi con riferimento agli usi di piazza; difetto di prova del credito per smarrimento del fascicolo monitorio e mancata produzione integrale della documentazione bancaria; e, in appello, nullità delle fideiussioni omnibus per asserita contrarietà alla disciplina antitrust. La banca, poi cessionaria del credito, ha resistito sostenendo che la prescrizione era stata interrotta dall'intervento adesivo spiegato in un precedente giudizio di revocatoria ex art. 2901 c.c., nel quale il credito era stato specificamente richiamato, e che le ulteriori doglianze erano infondate o inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale sulla prescrizione, affermando che la proposizione dell'azione revocatoria, e anche l'intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, possono produrre effetto interruttivo della prescrizione del credito se l'atto è conoscibile dal debitore e contiene la chiara indicazione del credito. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente sulla prescrizione degli interessi, osservando che la ratio decidendi era comprensibile. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla pretesa erronea lettura dei documenti e sulla prova del credito per difetto di specificità e mancata correlazione con la motivazione d'appello. Ha poi ritenuto manifestamente inammissibile il motivo sulla nullità delle fideiussioni, perché non erano stati specificati adeguatamente né il tipo di nullità dedotta né i presupposti fattuali necessari, ricordando che il rilievo officioso della nullità presuppone che i relativi fatti siano già stati allegati e acquisiti in giudizio. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    la domanda giudiziale e gli atti a essa equiparabili interrompono la prescrizione quando manifestano in modo univoco la volontà di esercitare il diritto e sono conoscibili dal destinatario; l'effetto può prodursi anche per l'intervento in un giudizio diverso ma teleologicamente connesso.

  • art. 2945 c.c.

    l'interruzione prodotta dalla domanda giudiziale opera con effetto sospensivo-permanente per la durata del giudizio collegato, quando esso sia strumentale all'esercizio del diritto di credito.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria, pur avente natura conservativa, può costituire atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito che mira a garantire, se il credito è specificamente enunciato.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato nel contesto del precedente giudizio nel quale il credito era stato fatto valere come presupposto dell'intervento.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione degli interessi periodici.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per contestare la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello consentito; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere il difetto di prova del credito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 50 T.U.B.

    richiamato dai ricorrenti sul tema della prova documentale del credito bancario in sede monitoria.

  • art. 366 c.p.c.

    richiede specificità del ricorso e indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità dei motivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    le memorie non possono introdurre nuove censure o eccezioni, ma solo illustrare quelle già proposte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    vale il medesimo principio di non novità delle memorie autorizzate.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come base della doglianza di omessa pronuncia, ma il motivo è stato reputato inammissibile.

  • L. n. 287/1990

    la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI va allegata con specificazione delle clausole e dei presupposti fattuali rilevanti; non è sufficiente un richiamo generico all'antitrust.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può interrompere la prescrizione del credito che il creditore intende conservare, purché la domanda o l'intervento siano univocamente diretti a far valere quel credito e l'atto sia conoscibile dal debitore.
  • Anche l'intervento adesivo dipendente può avere efficacia interruttiva della prescrizione, se l'interventore afferma un proprio diritto e l'atto contiene la chiara indicazione del credito, poiché l'effetto interruttivo deriva dalla conoscibilità della pretesa da parte del destinatario.
  • La domanda giudiziale interrompe e sospende la prescrizione non solo rispetto al diritto formalmente azionato, ma anche rispetto ai diritti strettamente collegati al medesimo rapporto causale, se la pretesa risulta inequivocamente manifestata.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica, se la ratio decidendi è comunque percepibile.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile la specificità delle censure: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti, i documenti e le ragioni dell'errore denunciato, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio difforme da quello legale o abbia disapplicato la regola di valutazione prevista; non è sufficiente contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La nullità contrattuale, anche se rilevabile d'ufficio, può essere esaminata solo se i relativi presupposti fattuali siano stati tempestivamente allegati e acquisiti al processo; il potere officioso non può eludere le preclusioni processuali.
  • Le fideiussioni asseritamente conformi allo schema ABI e colpite da nullità antitrust devono essere censurate in modo specifico, indicando le clausole interessate e il necessario quadro fattuale e regolamentare; un richiamo generico non consente il rilievo della nullità.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProveTitolo esecutivoFideiussione
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNullitàGiudicato

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