Cassazione Penale, Sentenza n. 18812/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 21 marzo 2023, che aveva riformato l'assoluzione di primo grado riconoscendola responsabile del reato di falso ideologico (art. 483 cod. pen.) per aver indicato, in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a una richiesta di colloquio con il detenuto Mattia Deligia, di esserne la cugina. Il ricorso per cassazione censurava la motivazione sotto il profilo del vizio di motivazione: 1) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento in particolare all'esame del sovr. capo della Polizia Penitenziaria Gianni Putzolu; 2) travisamento delle dichiarazioni rese dalla imputata circa la consapevolezza di violare il precetto penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, ha richiamato l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., spiegando che l'obbligo di assumere nuovamente le prove dichiarative sussiste solo se la riforma dell'assoluzione si fonda su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva; nel caso di specie il testimonianza di Putzolu riguardava fatti pacifici e non contestati e non è stata oggetto di diverso apprezzamento in appello, quindi non era necessaria la rinnovazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato indirizzo secondo cui le dichiarazioni mendaci rese in dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 integrano il reato di falso ideologico ex art. 483 cod. pen., e che il dolo richiesto è di tipo generico (volontà di dichiarare il falso e consapevolezza di agire contro il dovere di dire il vero), essendo irrilevante la consapevolezza di violare la norma penale. Ha quindi confermato l'esito sfavorevole per la ricorrente, condannandola al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di falso ideologico in atto pubblico può ravvisarsi anche quando il privato rende dichiarazioni mendaci in una dichiarazione sostitutiva trasfusa in atto pubblico; la norma è applicata in combinato con il DPR 445/2000 per sanzionare le dichiarazioni mendaci rese al pubblico ufficiale ricevente.
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e altre dichiarazioni previste dagli artt. 46 e 47 sono considerate equivalenti a dichiarazioni rese a pubblico ufficiale quando sono destinate a essere trasfuse in atto pubblico; dichiarazioni mendaci in tali moduli possono integrare reati sanzionati dal codice penale.
Stabilisce che le violazioni delle dichiarazioni sostitutive sono punite ai sensi del codice penale; funge da presidio formale per collegare le dichiarazioni mendaci al regime sanzionatorio penale (art. 483 e simili).
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Impone al giudice d'appello, quando riforma in pejus una sentenza assolutoria sulla base delle stesse prove, di assumere direttamente le prove dichiarative già raccolte se l'apprezzamento diverso riguarda specificamente l'attendibilità della fonte dichiarativa ritenuta decisiva; non è un onere generale e incondizionato se la diversa decisione si fonda su una differente valutazione logica del complesso probatorio.
Secondo la Corte, ai fini del dolo richiesto per il falso ideologico è irrilevante la consapevolezza della violazione del precetto penale; rileva invece la consapevolezza e volontà di dichiarare il falso contro il dovere giuridico di dire il vero.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma in senso peggiorativo un'assoluzione pronunciata in primo grado basandosi sul medesimo materiale probatorio, l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative (assumendole oralmente) sussiste solo quando la riforma è fondata su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva; se invece la diversa decisione deriva da un differente peso attribuito al complesso delle prove, la rinnovazione non è necessaria.
- Le dichiarazioni mendaci rese in dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47) possono integrare il reato di falso ideologico ex art. 483 cod. pen., poiché tali dichiarazioni sono assimilate a dichiarazioni rese a pubblico ufficiale (art. 76 DPR 445/2000) quando sono destinate a essere trasfuse in atto pubblico e a provare la verità dei fatti.
- Per il reato di falso ideologico il dolo è di tipo generico: è sufficiente la volontà cosciente di dichiarare il falso e la consapevolezza di agire contro il dovere di dire il vero; non è necessaria la consapevolezza di violare una norma penale.
- In fase difensiva contro una riforma in appello, conviene dimostrare che le testimonianze ritenute decisive non sono state effettivamente rivalutate in termini di credibilità (per far valere l'obbligo di rinnovazione) oppure provare che la valutazione alternativa del giudice d'appello costituisce un'apprezzamento logico del complesso probatorio non sindacabile per vizio di motivazione.
- Quando si contesta una condotta fondata su una dichiarazione sostitutiva, è utile chiarire se l'atto in cui la dichiarazione è trasfusa ha funzione probatoria vincolata da norma (per l'inquadramento nel falso ideologico) e contestare la prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza di dire il falso) ove possibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18602/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18605/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18608/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18613/2024 del 13/05/2024
- Sentenza penale · 13 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18614/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →