Cassazione Penale, Sentenza n. 10722/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal ricorrente. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto che non vi fosse stata una effettiva collaborazione ai sensi dell'art.58-ter Ord. pen., rilevando che le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie erano intervenute mesi dopo l'arresto e che il ricorrente non aveva indicato i canali di approvvigionamento né i fornitori delle ingenti quantità di stupefacente. Il ricorrente ha dedotto in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che in sede di cognizione gli era stata riconosciuta l'attenuante ex settimo comma dell'art.74 d.P.R. n.309/90 proprio perché le sue dichiarazioni avevano contribuito ad assicurare le prove e ad evitare ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa, per cui il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto rivalutare ex novo la sussistenza della collaborazione senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato il Tribunale di sorveglianza per carenze di motivazione e per non avere adeguatamente considerato il riconoscimento, in sede di cognizione, dell'attenuante per collaborazione ex art.74 d.P.R. 309/90. La Corte ha osservato che il giudice di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato ma deve farlo con motivazione adeguata; nel caso concreto il Tribunale non ha spiegato perché il riconoscimento dell'attenuante in giudizio non potesse essere significativo ai fini dell'accertamento della collaborazione ai sensi dell'art.58-ter. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio che colmi le lacune interpretative e motivazionali.
Norme richiamate
art.58-ter Ordinamento penitenziario
Stabilisce che il condannato per reati rilevanti ai sensi dell'art.4-bis può accedere ai benefici penitenziari quando il Tribunale di sorveglianza accerti positivamente la collaborazione con la giustizia; il giudice di sorveglianza deve motivare adeguatamente l'interpretazione del giudicato in ordine alla sussistenza della collaborazione.
art.4-bis Ordinamento penitenziario
Elenca reati per i quali sono previste limitazioni all'accesso ad alcuni benefici penitenziari; l'accesso può essere comunque possibile se ricorre quanto previsto dall'art.58-ter (accertata collaborazione).
Il settimo comma prevede un'attenuante per le dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie rese dall'imputato che contribuiscono ad assicurare le prove o a sottrarre risorse decisive all'associazione criminale; il riconoscimento di tale attenuante in sede di cognizione è elemento rilevante e non può essere disatteso dal giudice di sorveglianza senza adeguata motivazione.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso ha lamentato tali vizi nella decisione del Tribunale di sorveglianza.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione del ricorso per cassazione e impone la riproduzione del motivo entro i limiti previsti; nel procedimento il motivo è stato dedotto nei limiti di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando in sede di cognizione il giudice riconosce un'attenuante per dichiarazioni confessorie/etero-accusatorie (art.74 d.P.R. 309/90, comma 7), tale riconoscimento costituisce un elemento rilevante che il Tribunale di sorveglianza deve tenere in debita considerazione nel valutare la sussistenza della "collaborazione" ai fini dell'art.58-ter Ord. pen.
- Il giudice di sorveglianza ha il potere-dovere di interpretare il giudicato ma ogni diversa valutazione rispetto al giudizio di cognizione richiede una motivazione adeguata e puntuale che spieghi il perché di eventuali disallineamenti.
- La mancata indicazione di canali di approvvigionamento o fornitori può essere valutata come indice di collaborazione incompleta o come ostacolo ancora superabile (inesigibilità/impossibilità), ma non può automaticamente e senza adeguata motivazione essere utilizzata per negare l'esistenza di una collaborazione già riconosciuta in sede di cognizione.
- In presenza di lacune motivazionali o di errata interpretazione del giudicato, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare il procedimento al giudice di sorveglianza perché compia una nuova valutazione conforme ai principi di motivazione richiesti.
- Per i difensori: quando si eccepisce la sussistenza di collaborazione già riconosciuta in cognizione, è utile richiamare esplicitamente nel ricorso al giudice di sorveglianza il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado e documentare in che misura le dichiarazioni hanno contribuito all'accertamento dei fatti.
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