Sentenza n. 4419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione seconda) n. 531/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 531/2023, che aveva accertato parzialmente l'inadempimento degli obblighi convenzionali e condannato solidalmente le società attuatrici al pagamento di 140.000 euro
Esito
La controversia
Il Comune aveva agito in primo grado per l'accertamento dell'inadempimento delle società attuatrici rispetto agli obblighi assunti con una convenzione urbanistica relativa a un Piano Integrato di Intervento, con particolare riguardo al mancato completamento di opere di urbanizzazione e standard di qualità quantificati in 856.138 euro. Aveva inoltre chiesto l'accertamento dell'efficacia propter rem degli obblighi convenzionali, il trasferimento gratuito al patrimonio comunale di determinati immobili mediante esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e la condanna solidale al pagamento della somma necessaria per completare le opere. Il TAR aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c., accolto solo parzialmente la domanda di accertamento dell'inadempimento e condannato le società al pagamento solidale di 140.000 euro. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, con i primi due motivi, errori in iudicando, omesso esame e travisamento di fatti decisivi, omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché violazione degli artt. 2932 e 2697 c.c., degli artt. 115 c.p.c. e 64, comma 2, c.p.a. e dell'art. 1165, comma 4, c.c. Con il terzo motivo ha contestato la compensazione delle spese di primo grado, deducendo la violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. Prima della decisione, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell'appello e ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata notificata alle controparti e accettata dalla società appellata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, ritualmente notificata alle altre parti e accettata dalla società appellata, e ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di appello né modificare la sentenza di primo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, in considerazione dell'esito complessivo del procedimento e dell'accordo delle parti sul punto. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa.
Richiamato nei motivi di appello unitamente all'art. 112 c.p.c. per dedurre omesso esame e omessa pronuncia; tali censure non sono state esaminate per l'estinzione del giudizio.
Costituiva il fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento immobiliare; la questione non è stata esaminata in appello.
Richiamato nei motivi di appello in tema di onere della prova; la relativa censura non è stata esaminata.
Richiamato nei motivi di appello con riferimento alla valutazione delle prove; la relativa censura non è stata esaminata.
Richiamato nei motivi di appello con riferimento all'acquisizione e valutazione degli elementi probatori; la relativa censura non è stata esaminata.
Richiamato nel secondo motivo di appello; la relativa censura non è stata esaminata.
Richiamati per contestare la compensazione delle spese disposta dal TAR; il motivo non è stato esaminato e le spese del grado di appello sono state compensate per accordo delle parti e giusti motivi.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, ritualmente notificata alle altre parti e accettata dalla parte appellata costituita, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio d'appello, senza esame dei motivi dedotti e senza modificazione della sentenza di primo grado.
- In caso di rinuncia all'appello accettata dalla parte appellata, il giudice può compensare le spese del grado quando tale regolazione sia concordata dalle parti e ricorrano giusti motivi.
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