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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18719/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esposito ha impugnato la rideterminazione della pena disposta dalla Corte di Appello di Napoli dopo il riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili (Corte di Appello di Napoli 29/10/2018 e Corte di Appello di Salerno 22/02/2013). I primi due motivi denunciavano violazioni dell'art. 81 c.p.: (1) il giudice dell'esecuzione avrebbe individuato come reato piu' grave quello giudicato dalla Corte di Appello di Salerno ma, ai fini della pena base, avrebbe considerato la pena piu' elevata inflitta in primo grado (anni 14 e mesi 8) anziché la pena irrevocabile di secondo grado (anni 10 e mesi 6); (2) il giudice avrebbe inoltre operato ex novo un aumento "per la continuazione interna" (mesi 3) con riguardo al delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, aumento non presente nella sentenza di cognizione e contestabile anche alla luce della natura permanente della fattispecie associativa. Il terzo motivo censurava la motivazione e l'entità dell'aumento per la continuazione, anche alla luce del fatto che la pena relativa al giudicato di Salerno sarebbe stata in realtà gia' espiata; questo terzo motivo e' stato però ritenuto assorbito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in via assorbente i primi due motivi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia violato i criteri di legge: doveva utilizzare, per la determinazione della pena base e per l'individuazione del reato piu' grave, la pena definitivamente inflitta dalla Corte di Appello di Salerno (anni 10 e mesi 6) e non la pena piu' alta pronunciata in primo grado; inoltre non poteva introdurre un aumento per continuazione interna non previsto nei precedenti giudizi di cognizione, specie considerando la natura permanente del reato associativo. Il terzo motivo e' stato dichiarato assorbito e potra' essere nuovamente valutato dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Nella rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione il giudice dell'esecuzione e' vincolato ai criteri dell'art.81: deve individuare il reato piu' grave e non puo' applicare una determinazione della pena in senso sfavorevole rispetto a quanto ormai irrevocabile; va preso come riferimento il contenuto delle sentenze irrevocabili

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    L'individuazione del reato piu' grave deve essere effettuata con riferimento alla pena effettivamente e concretamente inflitta in modo definitivo; il giudice dell'esecuzione non puo' far riferimento a pene piu' elevate pronunciate in primo grado se poi rideterminate in grado di appello in misura inferiore

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie associativa e' qualificata come reato di natura permanente; tale natura incide sulla valutazione della continuazione interna e sull'applicabilita' di specifici aumenti di pena, richiedendo cautela nell'introdurre aumenti non gia' previsti dalle sentenze di cognizione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena ai sensi di questo articolo dopo il riconoscimento della continuazione, e' vincolato ai giudicati definitivi e ai limiti d'aumento gia' fissati dai giudici di merito; non puo' procedere a valutazioni che aggravino la posizione del condannato rispetto a sentenze irrevocabili

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione ridetermina la pena dopo il riconoscimento della continuazione, deve prendere come riferimento le pene definitive accertate con sentenze irrevocabili e non le pene pronunciate in primo grado poi modificate in grado di appello
  • L'individuazione del reato piu' grave segue l'art.187 disp. att.: si considera la pena piu' elevata inflitta in concreto e in modo definitivo
  • Non e' consentito al giudice dell'esecuzione di 'inventare' aumenti di pena per i reati-satellite oltre le misure gia' fissate dalle sentenze di cognizione irrevocabili
  • Per reati di natura permanente, come l'associazione di cui all'art.74 DPR 309/1990, la valutazione sulla continuazione interna e sugli aumenti va fatta con particolare attenzione e secondo i precedenti giurisprudenziali che possono limitare l'applicazione di incrementi
  • Questioni relative al quantum dell'aumento per continuazione (es. considerazione di pene gia' espiate) possono essere nuovamente valutate dal giudice di merito dopo il rinvio; il ricorso in Cassazione puo' assorbire tali profili ma non preclude la loro riproposizione in sede esecutiva

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