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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5716/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fattorusso era stato ritenuto responsabile, in concorso con altri, di aver falsamente dichiarato nell'ambito di una procedura di emersione che Xie Chaogao fosse lavoratore domestico convivente e di aver favorito la permanenza illegale dello stesso in cambio di denaro; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità e aumentato la pena a 1 anno e 7 mesi. In cassazione il ricorrente ha censurato la valutazione dei fatti e delle intercettazioni, sostenendo che il lavoro era svolto prevalentemente presso la pizzeria (non necessariamente in casa), che la flessibilità del lavoro domestico rendeva lecita l'indicazione del domicilio come luogo di prestazione, che la mancata prestazione in una singola giornata poteva essere giorno di riposo, che le intercettazioni erano equivoche e non affidabili, che non vi era prova che Fattorusso avesse ricevuto un corrispettivo e che il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. sarebbe configurabile solo se commesso dal pubblico ufficiale (contestando la qualificazione dei reati).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero ricostruito razionalmente i fatti, valorizzando la falsità delle dichiarazioni (in particolare la dichiarazione che Xie svolgesse attività di badante presso l'abitazione del Fattorusso) e le intercettazioni, la cui interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito. La Corte ha inoltre osservato che i pagamenti contributivi non dimostrano l'esistenza di un rapporto di lavoro reale se non documentati e contestualizzati, e che il dubbio ragionevole deve essere ancorato a risultanze processuali concrete, non a ipotesi congetturali. È stata confermata la configurabilità dei reati contestati (in particolare l'art. 479 in combinato con l'art. 48 cod. pen. quando l'atto pubblico è stato rilasciato dal pubblico ufficiale ingannato dal terzo). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00. Sentenza resa il 03/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 110 cod. pen.

    Norme richiamate per la concorso di persone e per la partecipazione alle condotte delittuose; applicate per qualificare la responsabilità concorrente di Fattorusso con altri.

  • art. 5, comma 15, d.lgs. 16/07/2012 n.109

    Disciplina della procedura di emersione del lavoro irregolare: il procedimento riguarda la veridicità del rapporto di lavoro dichiarato alla data di riferimento (31/12/2011) e l'effettiva continuità; centrale per valutare la falsità della dichiarazione.

  • art. 48 e art. 479 cod. pen.

    Combinato disposto usato per contestare il rilascio di un atto pubblico ideologicamente falso; la Corte ricorda che si configura quando il pubblico ufficiale rilascia l'atto ingannato da un terzo autore mediato.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 25/07/1998 n.286

    Norma relativa all'immigrazione citata in relazione alle condotte finalizzate a favorire la permanenza di uno straniero irregolare nel territorio dello Stato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione rispetto ai motivi dedotti: richiamato per indicare i limiti entro cui il ricorso è stato proposto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 18/12/2020 n.176

    Richiama la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale e la memoria di replica secondo la normativa emergenziale/procedurale adottata.

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di dubbio ragionevole; la Corte sottolinea che il dubbio utile alla assoluzione deve fondarsi su ricostruzioni plausibili e ancorate a risultanze processuali concrete.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, con condanna alle spese processuali; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti su emersione del lavoro irregolare la questione cruciale è la veridicità del rapporto di lavoro concretamente esistito: la flessibilità contrattuale astratta non scalfisce la valutazione probatoria di fatti concreti.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in appello e in cassazione le doglianze su tale valutazione devono essere specifiche e motivate, non generiche.
  • La semplice esistenza di versamenti contributivi o retributivi, se non documentata e contestualizzata, non costituisce di per sé prova insufficiente a eliminare la ricostruzione accusatoria; occorre documentazione probante per sollevare un dubbio ragionevole.
  • Per contestare in cassazione una decisione di merito occorrono censure dettagliate e fondate su elementi processuali concreti; argomentazioni ipotetiche o congetturali sono insufficienti e portano all'inammissibilità.
  • Il reato di falso in atto pubblico (art. 479) può operare quando il pubblico ufficiale ha rilasciato un atto sulla base di un errore determinato dall'inganno altrui; non è necessario che l'autore diretto dell'atto sia l'autore dell'inganno.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle Ammende; ciò consiglia attenzione nella scelta e nella formulazione dei motivi di impugnazione.

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