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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09206/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo di euro 181.554.304,50. I motivi principali erano: (1) omissione di valutazione e violazione della legge per non aver riconosciuto la prescrizione dei reati-fine (per molti dei capi la prescrizione era stata già dichiarata in pronunce precedenti); (2) carenza di motivazione e erronea applicazione della disciplina del sequestro finalizzato alla confisca, considerando che il profitto sequestrato deriverebbe esclusivamente dalle truffe (reati-fine) e che la prescrizione di tali reati avrebbe impedito la confisca per equivalente; (3) contestazione della legittimità del sequestro rispetto al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sostenendo che non era dimostrato un profitto autonomo associativo distinto da quello dei reati-fine; (4) violazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza della misura e compressione di diritti di rilievo costituzionale, anche in considerazione della giurisprudenza di Sezioni Unite e della Corte EDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: il controllo in Cassazione sulle ordinanze di sequestro è limitato alle violazioni di legge e ai vizi motivazionali gravi; l'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata e conforme al diritto. In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo la quale il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello dei reati-fine e costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine; pertanto il sequestro volto alla successiva confisca poteva essere mantenuto anche se per alcuni reati-fine era intervenuta la prescrizione o la relativa sentenza fosse nulla. I primi tre motivi sono stati giudicati in parte aspecifici (non confrontandosi con la motivazione resa) e in parte infondati perché fondati su orientamenti giurisprudenziali non prevalenti o datati; il quarto motivo (proporzionalità) è stato ritenuto anch'esso aspecifico e superato dalle considerazioni che sorreggono la sussistenza del sequestro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la misura cautelare confermata.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    indica il titolo procedurale con cui il Tribunale era adito in ordine al sequestro preventivo; citato per inquadrare la procedura di riesame

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    norma che limita il ricorso per cassazione alle ipotesi di violazione di legge, errore in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali tali da rendere la motivazione inidonea; la Corte ha applicato questo filtro di ammissibilità e di sindacato

  • art. 325 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente per censurare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata ai requisiti di legge

  • art. 416 cod. pen.

    norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha interpretato che il profitto dell'associazione è autonomo rispetto a quello dei reati-fine e può costituire oggetto di sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001

    richiamato indirettamente dalla giurisprudenza come conferma del concetto che possa esistere un 'vantaggio' o profitto riconducibile all'associazione indipendente dai reati-fine

Massime di principio

  • Il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere può essere considerato autonomo rispetto ai profitti dei reati-fine e, pertanto, essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche se per alcuni reati-fine è intervenuta la prescrizione
  • La prescrizione dei reati-fine non determina automaticamente l'obbligo di restituzione dei beni sequestrati quando il sequestro è fondato su un profitto associativo autonomo; per ottenere la restituzione è necessario dimostrare specificamente che non esiste un nesso tra i beni sequestrati e il profitto dell'associazione
  • In Cassazione i ricorsi avverso ordinanze cautelari sono ammessi solo per violazione di legge o vizi motivazionali gravi: censure generiche o che non affrontano la motivazione del giudice di merito sono destinate al rigetto
  • Le doglianze sulla carenza di motivazione richiedono di evidenziare aporie logiche, incoerenze o totale assenza di spiegazione nell'itinerario argomentativo del giudice di merito; la semplice diversa valutazione dei fatti o l'applicazione di orientamenti giurisprudenziali minori non bastano
  • Le questioni di proporzionalità della misura cautelare (sequestro) richiedono una critica puntuale della motivazione sui presupposti di pericolo e adeguatezza, nonché un confronto con la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU quando rilevante
  • Per contestare un sequestro finalizzato alla confisca in presenza di sentenze di prescrizione/nullità è importante verificare la sussistenza di precedenti giurisprudenziali 'prevalenti' e aggiornati e, se possibile, dimostrare l'assenza di qualsiasi indipendente profitto associativo

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