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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34536/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, con cui l'Ufficio ha imputato alla persona fisica redditi di capitale non dichiarati, ritenendo distribuiti per trasparenza gli utili extracontabili accertati in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo tardivo l'accertamento per applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973. La CTR aveva confermato, aggiungendo che l'accertamento al socio doveva essere notificato contestualmente a quello alla società. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che, essendo stata omessa la dichiarazione dei redditi da parte della socia, si applicava il più lungo termine per omessa dichiarazione; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia relativa all'accertamento emesso verso la società; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo che esisteva già una sentenza sulla controversia della società e che il giudice d'appello avrebbe dovuto conformarsi a quanto in essa deciso nel rideterminare la posizione dei soci.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte afferma che, quando l'Ufficio accerta l'insussistenza delle condizioni di esonero dall'obbligo di dichiarazione e quindi l'omissione della dichiarazione è originaria e illegittima, trova applicazione il termine di decadenza previsto per l'omessa dichiarazione dall'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973. Esclude inoltre che esista una norma che imponga la notificazione contestuale dell'accertamento verso la società e verso il socio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se l'Ufficio accerta che il contribuente non era esonerato dalla presentazione della dichiarazione, la mancata presentazione va qualificata come omessa dichiarazione sin dall'origine, con applicazione del termine di accertamento più lungo previsto per tale ipotesi.
  • Il termine decadenziale di cui all'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 si applica non solo alla dichiarazione omessa in senso formale, ma anche al caso in cui l'omissione derivi dall'erroneo presupposto di un esonero poi escluso dall'Ufficio.
  • Non esiste un obbligo generale di notificazione contestuale tra l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio per utili presuntivamente distribuiti.
  • In sede di legittimità, il motivo che deduce violazione di legge è ammissibile se indica la norma asseritamente violata, la regula iuris applicata dal giudice di merito e le ragioni del contrasto, senza necessità di trascrivere integralmente la parte della sentenza censurata.
  • Le questioni processuali e di giudicato che restano subordinate alla soluzione della questione principale sull'esercizio del potere di accertamento risultano assorbite quando il motivo principale viene accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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