Cassazione Civile, Ordinanza n. 34536/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia di una società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, con cui l'Ufficio ha imputato alla persona fisica redditi di capitale non dichiarati, ritenendo distribuiti per trasparenza gli utili extracontabili accertati in capo alla società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo tardivo l'accertamento per applicazione del termine di decadenza di cui all'art. 43, comma 1, d.P.R. 600/1973. La CTR aveva confermato, aggiungendo che l'accertamento al socio doveva essere notificato contestualmente a quello alla società. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che, essendo stata omessa la dichiarazione dei redditi da parte della socia, si applicava il più lungo termine per omessa dichiarazione; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia relativa all'accertamento emesso verso la società; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo che esisteva già una sentenza sulla controversia della società e che il giudice d'appello avrebbe dovuto conformarsi a quanto in essa deciso nel rideterminare la posizione dei soci.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Cassa la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte afferma che, quando l'Ufficio accerta l'insussistenza delle condizioni di esonero dall'obbligo di dichiarazione e quindi l'omissione della dichiarazione è originaria e illegittima, trova applicazione il termine di decadenza previsto per l'omessa dichiarazione dall'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973. Esclude inoltre che esista una norma che imponga la notificazione contestuale dell'accertamento verso la società e verso il socio.
Norme richiamate
art. 43, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
si applica alla diversa fattispecie in cui la dichiarazione sia stata presentata; non si applica quando la dichiarazione sia stata omessa
art. 43, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
si applica ai casi di omessa presentazione della dichiarazione, nonché di dichiarazione nulla; il termine decorre dalla scadenza originaria dell'obbligo dichiarativo
art. 1, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'Ufficio può verificare se il contribuente fosse effettivamente esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione; se l'esonero non sussiste, la dichiarazione deve considerarsi illegittimamente omessa
la questione della sospensione del processo resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo
la questione del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto come parametro del vizio processuale relativo alla mancata sospensione
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte ritiene soddisfatto il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ritiene specifici e riferibili alla sentenza impugnata i motivi di ricorso
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la Corte esclude il vizio di inammissibilità per mancata indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda
Massime di principio
- Se l'Ufficio accerta che il contribuente non era esonerato dalla presentazione della dichiarazione, la mancata presentazione va qualificata come omessa dichiarazione sin dall'origine, con applicazione del termine di accertamento più lungo previsto per tale ipotesi.
- Il termine decadenziale di cui all'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 si applica non solo alla dichiarazione omessa in senso formale, ma anche al caso in cui l'omissione derivi dall'erroneo presupposto di un esonero poi escluso dall'Ufficio.
- Non esiste un obbligo generale di notificazione contestuale tra l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello emesso nei confronti del socio per utili presuntivamente distribuiti.
- In sede di legittimità, il motivo che deduce violazione di legge è ammissibile se indica la norma asseritamente violata, la regula iuris applicata dal giudice di merito e le ragioni del contrasto, senza necessità di trascrivere integralmente la parte della sentenza censurata.
- Le questioni processuali e di giudicato che restano subordinate alla soluzione della questione principale sull'esercizio del potere di accertamento risultano assorbite quando il motivo principale viene accolto.
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