Cassazione Civile, Ordinanza n. 11115/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva convenuto una azienda ospedaliera chiedendo, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un contratto di appalto relativo a opere edili e la condanna al pagamento di una fattura rimasta insoluta; in subordine chiedeva l'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione dell'azienda ospedaliera, aveva riformato la decisione ritenendo che il procedimento amministrativo non fosse mai sfociato nella stipulazione di un valido contratto e che difettasse la prova sia dell'esecuzione dei lavori sia dell'arricchimento della committente. In cassazione la società ricorrente ha dedotto nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale si fosse pronunciata sulla domanda di ingiustificato arricchimento pur essendo stata tale domanda assorbita in primo grado e non riproposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha qualificato la censura come errore revocatorio: la Corte d'appello aveva supposto, senza svolgere un effettivo apprezzamento delle risultanze processuali, che la domanda di arricchimento ingiustificato fosse stata riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.; trattandosi di errore di percezione su un fatto processuale, il rimedio corretto era la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 122, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato come base normativa della pretesa principale di accertamento del rapporto di appalto nel contesto della procedura negoziata
richiamati per qualificare il rapporto dedotto come contratto di appalto
richiamato per la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento; la Corte d'appello ne aveva escluso i presupposti per difetto di prova dell'arricchimento
richiamato per la riproposizione in appello delle domande e per escludere, nel caso concreto, che la domanda subordinata fosse stata effettivamente riproposta
richiamato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
indicato come rimedio corretto quando la decisione presupponga erroneamente un fatto processuale mai verificatosi, configurando errore di percezione e non di valutazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Se la sentenza di merito fonda la decisione su un fatto processuale supposto erroneamente, senza una reale attività valutativa delle risultanze degli atti, il vizio è di percezione e non di giudizio: la censura va proposta con revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c., non con ricorso per cassazione.
- Il principio vale anche quando l'errore riguardi non la proposizione originaria della domanda, ma la sua riproposizione in appello ex art. 346 c.p.c.: l'erronea supposizione della riproposizione integra comunque errore revocatorio.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è il mezzo corretto se il vero vizio denunciato consiste nell'erronea percezione, da parte del giudice di merito, dell'esistenza di una domanda o della sua riproposizione nel processo.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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