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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36485/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria per infiltrazioni nel box di proprietà della resistente, che assumeva causate da lavori eseguiti sul lastrico solare/giardino pensile sovrastante, di proprietà del ricorrente, con sostituzione della guaina di impermeabilizzazione. Il giudice di merito ha ritenuto provato, anche per presunzioni e sulla base della CTU, il nesso causale tra gli interventi svolti dal proprietario del terrazzo e i danni da infiltrazione, escludendo che la causa fosse un vizio costruttivo preesistente. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello non avrebbe considerato una possibile concausa nella zona B, dovuta all'assenza di una porzione di battiscopa, attività che non rientrava nei lavori affidati all'appaltatrice e sarebbe imputabile al condominio; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere affermato la responsabilità del ricorrente senza individuare con precisione quale sua attività avesse causato il danno e senza una presunzione grave, precisa e concordante; 3) violazione degli artt. 2051 e 1126 c.c., per non avere riconosciuto una concorrente responsabilità del condominio, invocando l'orientamento delle Sezioni Unite in tema di infiltrazioni provenienti da lastrico solare di uso/proprietà esclusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte di merito aveva effettivamente esaminato entrambe le aree di danno (zona A e zona B) e aveva motivato sul nesso causale. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che la prova per presunzioni non richiede un rapporto di necessità causale assoluta, ma solo una inferenza univoca fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente; nel caso concreto, la coincidenza temporale tra i lavori sul giardino pensile e l'insorgenza delle infiltrazioni giustificava la conclusione del giudice di merito. Ha respinto anche il terzo motivo perché, una volta accertato che l'intervento dannoso era stato eseguito per iniziativa del singolo proprietario, non poteva configurarsi una responsabilità concorrente del condominio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ne ha escluso l'applicabilità ratione temporis al ricorso, perché la sentenza impugnata era stata pubblicata nel 2016, quando la norma era già stata abrogata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato inteso come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non come insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che questa si risolva in una sostanziale mancanza di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la prova del nesso causale fosse stata raggiunta secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ribadito che la presunzione può fondarsi su un giudizio di probabilità e non richiede un nesso causale assolutamente esclusivo, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e valutati complessivamente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di prova presuntiva e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2051 c.c.

    La Corte ha escluso la responsabilità concorrente del condominio nel caso concreto, perché il danno era stato ricondotto a un intervento eseguito dal singolo proprietario.

  • art. 1126 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ripartizione delle spese/responsabilità per lastrici solari; nel caso concreto la censura è stata respinta.

  • art. 1130, comma 1, n. 4, c.c.

    Richiamato nel passaggio sulla responsabilità concorrente del condominio per l'obbligo dell'amministratore di compiere gli atti conservativi delle parti comuni.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è invece censurabile la sola insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo che essa equivalga a mancanza sostanziale di motivazione.
  • La prova per presunzioni non richiede che il fatto noto conduca al fatto ignoto con certezza assoluta o con un rapporto di esclusiva necessità causale: è sufficiente una conclusione ragionevolmente univoca, secondo l'id quod plerumque accidit, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • Nella valutazione delle presunzioni il giudice deve esaminare gli indizi nel loro insieme e nel loro reciproco coordinamento, senza svalutarne singolarmente il significato solo perché ciascuno, isolatamente considerato, potrebbe risultare equivoco.
  • Quando il danno da infiltrazioni viene ricondotto, con accertamento di merito sorretto da presunzioni, a un intervento eseguito dal singolo proprietario sul bene di sua esclusiva iniziativa, non è configurabile una responsabilità concorrente del condominio per il medesimo evento dannoso.
  • La responsabilità del condominio per danni da infiltrazioni provenienti da un lastrico solare di proprietà o uso esclusivo presuppone che il danno sia imputabile, almeno in parte, alla conservazione o custodia della parte comune; tale responsabilità può essere esclusa dalla prova della specifica imputabilità del danno al solo intervento del proprietario esclusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàParti comuniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileDiritti realiCondominioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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