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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28267/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del corrispettivo relativo a una fornitura di materiale ferroso. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, oltre al contestuale credito riconvenzionale da far valere in compensazione, di avere pagato indebitamente alcune somme che sarebbero state falsamente contabilizzate dal proprio agente di commercio in due fatture, chiedendo quindi la compensazione con il proprio credito. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo applicabile, in tema di vendita di massa di cose, il principio res perit domino e quindi l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo anche se i beni siano periti prima della consegna o la consegna sia divenuta impossibile per causa non imputabile al venditore. In cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1377 e 1465, primo comma, c.c., censurando la ricostruzione della corte territoriale sul momento del trasferimento della proprietà e sulle conseguenze del perimento della cosa venduta. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Poiché la parte intimata non si è costituita, la Corte non ha regolato le spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non è stata quindi esaminata nel merito la doglianza relativa agli artt. 1377 e 1465 c.c.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 1377 e 1465, primo comma, c.c.

    La norma processuale è richiamata solo come veicolo del motivo di ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge sostanziale.

  • art. 1377 c.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla vendita di massa di cose e al momento del trasferimento della proprietà, ma la Corte non entra nel merito della censura per effetto della rinuncia.

  • art. 1465, primo comma, c.c.

    È invocato dalla ricorrente per contestare l'applicazione del principio res perit domino e l'obbligo di pagamento del prezzo in caso di perimento della cosa prima della consegna; la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391 c.p.c.

    In combinato con l'art. 390 c.p.c., impone la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte afferma che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio di legittimità quando ne ricorrano i presupposti formali previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente e mancata costituzione dell'intimato, non si provvede alla regolazione delle spese processuali.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla fondatezza delle censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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