Cassazione Civile, Ordinanza n. 23230/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore per il pagamento di una somma riferita a 24 fatture relative a forniture di merci. Il destinatario dell’ingiunzione ha proposto opposizione, respinta in primo grado e poi anche in appello. La corte territoriale ha ritenuto provata la consegna della merce sulla base delle fatture, dei DDT prodotti in giudizio di opposizione, degli estratti delle scritture contabili e della genericità/tardività del disconoscimento delle firme apposte sulle bolle di consegna. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2702, 2709 c.c. e 216 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto escludere la prova dell’effettività delle forniture, poiché le bolle sottoscritte da operai o addetti al cantiere non costituirebbero scrittura avente efficacia di piena prova ai sensi dell’art. 2702 c.c., e lamentando in sostanza la mancata prova della consegna della merce e l’omessa attivazione della verificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, formalmente costruita come violazione di legge, era in realtà diretta a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e non indicava con precisione i fatti concreti rilevanti né le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente in contrasto con le norme invocate. Inoltre, il motivo non censurava il secondo e autonomo argomento della decisione di merito, fondato sulla tardività del disconoscimento delle firme sulle bolle e sulla conseguente irrilevanza della mancata attivazione del procedimento di verificazione. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui le scritture contabili, nei rapporti tra imprenditori, possono valere come elementi indiziari o presuntivi liberamente apprezzabili dal giudice, in concorso con altri elementi di prova. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge richiede la specifica indicazione delle norme asseritamente violate e delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con esse; non è ammissibile usarla per ottenere una nuova valutazione del merito.
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non coglie un errore di diritto, bensì mira alla rivalutazione delle prove.
È richiamato per contestare la prova del credito, ma la Corte osserva che il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità perché non individua un vero errore di riparto dell’onere della prova.
La ricorrente sosteneva che le bolle di consegna non avessero efficacia di prova piena; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile e, comunque, la prova è stata valorizzata insieme ad altri elementi.
Le scritture contabili non impediscono al giudice di trarre elementi indiziari o presuntivi anche a favore dell’imprenditore che le abbia prodotte, se valutate insieme ad altre risultanze.
Le scritture contabili tra imprenditori non hanno valore di prova legale a favore di chi le ha redatte, ma sono liberamente apprezzabili dal giudice come mezzi di prova, anche in concorso con altri elementi.
La doglianza sulla mancata verificazione è stata ritenuta irrilevante perché la contestazione delle firme era stata considerata tardiva e comunque generica.
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
È richiamato indirettamente per evidenziare la tardività del disconoscimento delle firme, effettuato solo con la seconda memoria successiva alla produzione documentale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste del vizio di diritto, chiede in realtà una nuova valutazione delle prove o non indica in modo specifico i fatti rilevanti e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
- Le scritture contabili dell’imprenditore, nei rapporti tra imprenditori, non costituiscono prova legale a favore di chi le ha formate, ma possono essere liberamente valutate dal giudice come elementi indiziari o presuntivi, specie se corroborate da ulteriori risultanze documentali o comportamentali.
- La contestazione della sottoscrizione apposta su documenti di consegna deve essere tempestiva e specifica; se è tardiva o generica, può rendere superflua la verificazione e consolidare la valenza probatoria dei documenti prodotti.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di rationes autonome, il ricorso è inammissibile se censura solo una di esse e omette di attaccare l’altra, sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
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